Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26794 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Catanzaro di condanna di ENOMEA,t4tri NOME COGNOME, ha riconosciuto le circostanze GLYPH generiche in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 449 in relazione all’art. 430 cod. pen. (capo 1) e h dichiarato non doversi procedere in ordine a ventisette distinti reati di lesioni colpose per essere gli stessi estinti per prescrizione (capi 2-28), rideterminando la pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
Il Gup nella sentenza di primo grado, in esito al rito abbreviato, aveva condanNOME l’imputata, previo riconoscimento del concorso formale, alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione così calcolata: pena base, per il più grave reato di cui al capo 1), anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione, aumentata di giorni 15 di reclusione per ciascuno dei ventisette reati in concorso formale fino ad arrivare alla pena di anni 3 mesi 9 di reclusione, ridotta come sopra per il rito.
COGNOME, nella qualità di capotreno del convoglio ferroviario n. 16, era stata ritenuta responsabile per avere cagioNOME per colpa un disastro ferroviario, consistito nella collisione fra detto convoglio e il convoglio n. 23 lungo la line ferroviaria a binario unico che collega Catanzaro a Cosenza, a seguito del quale settanta passeggeri (di cui ventisette querelanti ) avevano riportato lesioni.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso l’imputata NOME COGNOME, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il difensore osserva che la Corte di Appello, avendo dichiarato la prescrizione per i reati di cui ai capi 2-28, muovendo dalla pena base già individuata dal primo giudice di anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione, avrebbe dovuto operare su tale pena la riduzione per le circostanze attenuanti generiche riconosciute e, infine, la riduzione per il rito.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto Manifestamente infondato il motivo.
La Corte di Appello ha ritenuto COGNOME meritevole delle richieste circostanze attenuanti generiche e ha ridetermiNOME la pena nel modo seguente: pena base
anni 2 mesi 7 e giorni 15 di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche ad anni 2 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito ad anni 1 e mesi 8 di reclusione.
La determinazione della pena sfugge alle censure di legittimità formulate dalla ricorrente, posto che la Corte non è incorsa in alcun errore di calcolo e ha dato conto in maniera argomentata dei passaggi attraverso cui è giunta alla pena finale. La ricorrente assume che per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche la pena avrebbe dovuto essere ridotta di un terzo, quando invece ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen. la riduzione è “fino ad un terzo”, ovvero da un giorno ad un terzo della pena base individuata. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzioNOMErio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217; Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475 ).
La Corte di Appello, in conformità a tali principi, ha spiegato le ragioni per cui le circostanze attenuanti generiche non potevano essere riconosciute nella massima estensione, sottolineando la gravità complessiva della vicenda “sostanziatasi in una grave collisione ferroviaria che ha esposto a pericolo di vita un numero rilevante di passeggeri” e, in tal modo, operando un pertinente riferimento alla proporzionalità del trattamento sanzioNOMErio nel suo complesso.
4.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.