Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46016 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46016 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a CASARANO il 14/06/1995 NOME nato il 16/03/1996 NOME nato a GAGLIANO DEL CAPO il 02/02/1991 NOME nato a CASARANO il 30/06/1977 NOME nato a ALLISTE il 29/08/1970
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore di NOME COGNOME Avv. NOME COGNOME e udito lo stesso, il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore dei ricorrenti NOME COGNOME e COGNOME, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME e del ricorrente COGNOME, Avv. NOME COGNOME in sostituzione dell’Avv. NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore del ricorrente COGNOME Avv. COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 10 dicembre 2023, per quanto qui di interesse, confermava la sentenza di primo grado con la quale NOME era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al capo Q ( art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), NOME responsabile del reato di cui al capo R (art. 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), NOME responsabile del reato di cui al capo N (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 e 4 D.P.R. n. 309/90) NOME responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90) e altri reati, e NOME responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 74 comma 6 del D.P.R. n. 309/90), K (art. 81 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90) V (art. 81 e 110 cod. pen., 73 comma 1 D.P.R. n. 309/90), A5 (art. 110 cod. pen., 28 comma 1, 73 comma 1, 4 e 6 D.P.R. n. 309/90), A9 (art. 629 cod. pen.), A15 (artt.81, 110, 697 cod. pen.), A16 (artt. 110, 648 cod. pen.).
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME NOME AntonioCOGNOME lamentando il mancato rispetto del termine di 40 giorni previsto per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell’art. 601 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOMECOGNOME
2.1 II difensore osserva che la sentenza impugnata risultava viziata nella parte in cui, pur concedendo all’imputato le attenuanti generiche, non era stato rispettato il principio di correlazione tra la pena e la sua funzione rieducativa, in quanto la riduzione per le generiche era stata attuata solo per il reato base ritenuto più grave e non per quelli attinti dal vincolo della continuazione.
2.2 Il difensore eccepisce inoltre che il giudice aveva omesso di motivare di argomentare in maniera specifica in ordine alla determinazione della pena inflitta per ogni eatch singolo reato satellite: rileva inoltre l’irragionevole disparità d trattamento riservato al ricorrente rispetto al coimputato NOME COGNOME per cui la pena inflitta a COGNOME risultava errata, eccessiva e sproporzionata.
Propone ricorso l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1 Il difensore lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62 -bis e 69 cod. pen., nonché dell’art. 599-bis cod.proc pen. , in quanto le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere riconosciute con carattere di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
Propone ricorso l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di COGNOME Salvatore.
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4.1 II difensore, lamenta il mancato rispetto del termine di 40 giorni prev per la vocatio in ius in grado di appello, con violazione dell’art. 601 cod. proc. pe
4.2 II difensore eccepisce la violazione dell’art. 545-bis cod. rpco pen., in relazione all’art. 53 I.n. 689/81 per la mancata applicazione della conver della pena detentiva in pena pecuniaria e per la mancanza di motivazione s punto.
Propone ricorso l’Avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME NOME.
5.1 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatt contestazione e quelli giudicati con la sentenza del giudice per le ind preliminari del Tribunale di Lecce, visto che i fatti contestati all’i sembravano perfettamente innestarsi nel solco di un unico e più ampio disegn criminoso posto in essere da COGNOME evidente era poi la disparità di tratta con altri coimputati, cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazio reati in materia di armi ed in materia di stupefacenti, che si trovavano qui posizione identica a quella del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME NOME è fondato; i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere rigettati, mentre quelli di COGNOME NOME e COGNOME NOME devono essere dichiarati inammissibili.
1.1 II motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME ed primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME (formulati maniera identica) sono infondati, posto che le Sezioni Unite di questa Corte, sentenza resa all’udienza del 27 giugno 2024 (di cui è nota solo l’informaz provvisoria) hanno affermato che la disciplina dell’art. 601 comma 3 cod. pr pen., introdotta dall’art. 34 comma 1 lett. g) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appel applicabile agli atti di impugnazione proposti a far data dal 10 luglio 2024; poiché gli atti di appello sono precedenti rispetto alla data sopra indicata, il moti essere rigettato.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è fondato.
2.1 Quanto al primo motivo di ricorso, questo Collegio ritiene di dover aderi all’orientamento secondo cui “Ritenuta la continuazione tra più reati, il giudic riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri “oggettivi” o “soggett previsti dall’art. 133 cod. pen., sicché se la concessione richiama elementi di fatto
di natura oggettiva l’applicazione sarà riferita allo specifico fatto reat estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continua mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all’imputato, sulla elementi di fatto di natura soggettiva, l’applicazione deve essere ri indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della continuazione.(In applic del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto le circosta attenuanti generiche sulla base del “comportamento processuale tenuto dagl imputati, ma le aveva applicate al solo reato satellite e non alla pena ba (Sez.2, n. 10995 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272375).
2.2 II secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbito, posto che la Co di appello dovrà provvedere ad un nuovo calcolo degli aumenti per la continuazione, tenendo presente il principio sopra enunciato.
Nel caso in esame, la Corte di appello ha riconosciuto al ricorrente attenuanti generiche per un motivo soggettivo (il corretto comportament processuale), per cui avrebbe dovuto applicare la relativa diminuzione di pe anche per i reati satellite; ciò non è avvenuto, come è dimostrato dal fatt sono stati mantenuti gli stessi aumenti già disposti per la continuazione dal giu di primo grado; sul punto si veda anche Sez.2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe Rv. 286681, secondo cui “In tema di reato continuato, la possibilità di indi sinteticamente l’incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non eson il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell’art. 133, cod incidono sulla gravità dei singoli reati unificati “quoad poenam” e dall’indicaz dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice ed prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggrav attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con ri limitatamente all’aumento per la continuazione, la decisione che, dopo av riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti gene equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il compless aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le r ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis, cod. pen.)” Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME è inammissibile.
3.1 A seguito della reintroduzione dell’istituto del cd. patteggiamento appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilev d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sul in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’art. cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma
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effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudiz legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordat ex art. 599-bis cit. essendo quelle relative ad eventuali vizi della sentenza ri alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubbl ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all’applicaz della pena illegale (aspetti estranei al motivo di ricorso).
Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME Salvatore è infondato.
4.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, ci si riporta a qua precisato al punto 1.1 della motivazione.
4.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare che ricorrente non risulta aver mai effettuato una richiesta di applicazione di san sostitutive, con conseguente manifesta infondatezza del motivo; peraltro, ta richiesta avrebbe potuto essere effettuata già con l’atto di appello (deposit 13 aprile 2023, quando l’art. 545 bis cod. proc. pen. era già entrato in vigore punto di deve quindi ribadire che “Il giudice di appello non ha il potere di applic d’ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell’atto di appe risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale p della decisione, dal momento che l’ambito di tale potere è circoscritto alle ip tassativamente indicate dall’art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell’app e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire l detentiva previsto dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981.” Sez.U. n. 12872 19/01/2017, COGNOME Rv. 269125)
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME manifestamente infondato.
5.1 La Corte di appello ha infatti esaurientemente motivato (pag.78 dell sentenza impugnata) sul perché non poteva essere riconosciuta la continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati con la senten Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, trattandosi di rea diversa natura e che nessuna connessione vi era tra la detenzione dell’arm l’attività di spaccio; è stata pertanto correttamente applicata la giurisprude questa Corte secondo cui “il riconoscimento della continuazione, necessita, anc in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omoge delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le si causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programma
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vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essend sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindic successivi reati risultino comunque frutto di determinazion estemporanea”(Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 01)
6. I ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME devono, pertanto, essere considerati inammissibili, mentre devono essere rigettati quelli di COGNOME NOME e COGNOME NOME; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Sezione promiscua dell Corte di appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME e NOMECOGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2024