Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33374 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33374 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PANTELLERIA il 10/04/1976
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 07/05/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione appellata da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi sei di arresto;
Ritenuto che con il primo motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che le censure si risolvono in apodittiche affermazioni di mero dissenso rispetto all’argomentata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del teste che ha riconosciuto l’imputato mentre era alla guida di un’autovettura pur essendo sprovvisto della patente di guida perché revocata;
che, quanto al secondo motivo, che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. n. 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610 – 01);
che se l’incensuratezza non è sufficiente per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. (che ha superato la presunzione di meritevolezza del beneficio in favore dell’imputato incensurato in assenza di elementi negativi), a maggior ragione è congrua la motivazione del provvedimento impugnato che rimanda ai precedenti penali dell’imputato e rileva l’assenza di concreti elementi positivi; rilievo quest’ultimo in relazione al quale il giudice non è tenuto nemmeno a motivare sulla mancata concessione del beneficio (tra le tante, sez. 4, n. 32872 dell’08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01);
che il ricorrente si limita a criticare la sentenza perché non ha motivato in base ad elementi specifici il diniego delle circostanze attenuanti generiche, così sostanzialmente invertendo la prospettiva che si ricava dalla disposizione di legge, dalla quale invece deriva semmai una «presunzione di non meritevolezza»;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 settembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il esidente