Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21367 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il 29/09/1985
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi considerato che
motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo d concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento puniti
benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi che,
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che che,
il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negat ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimane
disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, più in particolare, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere dedurre specificamente e, di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sul diniego delle generich per l’assenza di ulteriori elementi positivi da valorizzare e sulla congruità d pena irrogata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.