Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21367 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21367 Anno 2025
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi considerato che
motivazionali in punto di trattamento sanzionatorio, oltre ad essere privo d concreta specificità, non è consentito in quanto inerente al trattamento puniti
benché sorretto da sufficiente e non illogica argomentazione;
quanto alla dosimetria della pena, l’onere argomentativo può ritenersi che,
adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale;
in relazione alle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che che,
il giudicante, nel motivare il mancato riconoscimento delle stesse, prenda i considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negat ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, rimane
disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, più in particolare, l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere dedurre specificamente e, di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del lo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 sul diniego delle generich per l’assenza di ulteriori elementi positivi da valorizzare e sulla congruità d pena irrogata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.