Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Inattaccabile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice esercita un’ampia discrezionalità per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui requisiti minimi che la motivazione del diniego deve possedere per essere considerata legittima, offrendo spunti cruciali sia per la difesa che per l’accusa.
I fatti del caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente motivato la sua decisione di negare questo beneficio, commettendo così un vizio di motivazione.
Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che i giudici di secondo grado non avessero preso in debita considerazione tutti gli elementi a suo favore che avrebbero potuto giustificare una riduzione della pena.
La decisione della Corte sul diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo la censura manifestamente infondata. Con una decisione netta, i giudici supremi hanno confermato la piena legittimità dell’operato della Corte d’Appello. La condanna del ricorrente è diventata così definitiva, con l’aggiunta del pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Il cuore della decisione risiede nel richiamo a un principio consolidato nella giurisprudenza della Cassazione. Per motivare il diniego delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione e confuti analiticamente ogni singolo elemento favorevole dedotto dalle parti o emergente dagli atti processuali.
Al contrario, la motivazione è da considerarsi sufficiente e adeguata quando il giudice si concentra su due aspetti alternativi:
1. Fornisce un congruo riferimento agli elementi negativi che ha ritenuto decisivi per escludere il beneficio.
2. Evidenzia l’assenza di elementi positivi di particolare rilievo che possano giustificare una mitigazione della pena.
In altre parole, una volta che il giudice ha individuato un valido motivo di segno negativo (come la gravità del reato, la personalità dell’imputato, etc.) o ha constatato la mancanza di elementi positivi meritevoli, la sua valutazione assorbe e supera implicitamente tutti gli altri argomenti a favore presentati dalla difesa. La motivazione, seppur sintetica, risulta completa e non attaccabile sotto il profilo del vizio di motivazione.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce la notevole discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di circostanze potenzialmente favorevoli, ma è necessario argomentare in modo convincente sulla loro prevalenza rispetto a eventuali elementi negativi. La strategia difensiva deve mirare a smontare la rilevanza degli aspetti sfavorevoli o a dimostrare l’eccezionale valore di quelli positivi. Per l’imputato, la decisione sottolinea come sia estremamente difficile ottenere una riforma in Cassazione su questo punto, a meno che la motivazione del giudice di merito non sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare e confutare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. Il giudice può limitarsi a motivare la sua decisione basandosi sugli elementi negativi ritenuti decisivi o sull’assenza di elementi positivi di rilievo.
Cosa rende valida la motivazione di un giudice che nega le attenuanti generiche?
La motivazione è valida se contiene un congruo riferimento agli elementi negativi considerati decisivi o se evidenzia l’assenza di elementi positivi. Tale valutazione, se logicamente coerente, supera e assorbe tutti gli altri argomenti difensivi.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente in questo caso specifico?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4836 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4836 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 21/05/1996
avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME Girolamo;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio d motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego dell predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle par rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi nega ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particol 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 17 dicembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente