Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Criteri di Valutazione
Le attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale, rappresentano uno strumento fondamentale a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e alla gravità del fatto commesso. La loro concessione, tuttavia, non è un atto dovuto ma frutto di una valutazione discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 46623/2023) offre un importante chiarimento sui limiti di tale discrezionalità e sui criteri che possono legittimare un diniego.
Il Caso: Diniego delle Attenuanti e Ricorso in Cassazione
Il caso analizzato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Palermo per un reato legato agli stupefacenti (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990). L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato gli elementi a favore dell’imputato.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, dichiarandolo inammissibile e confermando la decisione dei giudici di merito.
La Valutazione delle Attenuanti Generiche secondo la Cassazione
Il punto centrale della decisione riguarda il modo in cui il giudice deve motivare la scelta di non concedere le attenuanti generiche. La Corte ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza: il giudice non è tenuto a un’analisi minuziosa di ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso nel corso del processo.
La Sufficienza della Motivazione
Secondo la Cassazione, per giustificare il diniego, è sufficiente che il giudice faccia riferimento a quegli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti. Una volta effettuata questa valutazione, tutti gli altri elementi, anche se di segno opposto, si considerano implicitamente superati o disattesi. Non è quindi necessario che il giudice confuti specificamente ogni argomentazione difensiva a favore della concessione delle attenuanti.
Gli Elementi Decisivi nel Caso di Specie
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva negato le attenuanti evidenziando due aspetti cruciali:
1. Le modalità della condotta: le circostanze concrete in cui il reato è stato commesso.
2. L’intensità del dolo: la particolare determinazione nel voler commettere il reato.
Questi elementi sono stati desunti dall’elevato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata, dalla quale era possibile ricavare oltre tremila dosi. Tale dato oggettivo è stato considerato sufficiente a dimostrare una significativa gravità del fatto e una spiccata pericolosità sociale, tali da non giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello era pienamente legittima. I giudici di merito avevano correttamente esercitato il loro potere discrezionale, individuando negli aspetti negativi della vicenda gli elementi preponderanti e decisivi per negare il beneficio. La valutazione si è concentrata sulla gravità del reato, desunta da un dato oggettivo e inconfutabile (la quantità di droga), ritenuto idoneo a superare qualsiasi altra considerazione potenzialmente favorevole all’imputato. La decisione si allinea a un orientamento giurisprudenziale consolidato, che valorizza l’autonomia del giudice di merito nella valutazione comparativa degli elementi processuali ai fini della commisurazione della pena.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento conferma che la concessione delle attenuanti generiche è un giudizio ampiamente discrezionale. Per la difesa, non è sufficiente elencare elementi a favore del proprio assistito; è necessario dimostrare che tali elementi siano talmente rilevanti da neutralizzare la gravità del reato e gli altri indicatori negativi. Per contro, il giudice che nega il beneficio deve fornire una motivazione logica e coerente, ma può farlo concentrandosi esclusivamente sugli aspetti che ritiene più significativi e decisivi, senza dover redigere un’analisi completa di tutti i dati processuali.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore e a sfavore dell’imputato?
No, secondo la Corte è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua valutazione, senza dover prendere in considerazione ogni singolo aspetto dedotto dalle parti.
Quali elementi ha considerato la Corte per ritenere legittimo il diniego delle attenuanti generiche in questo caso?
La Corte ha ritenuto decisivi le modalità della condotta e l’intensità del dolo, elementi dimostrati dall’elevato quantitativo di sostanza stupefacente da cui si potevano ricavare oltre tremila dosi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46623 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46623 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato le modalità della condotta e l’intensità del dolo, dimostrate dall’elevato quantitativo dal quale erano ricavabili oltre tremila dosi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/10/2023