Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34603 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 34603  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale NOME COGNOME è stato condanNOME, alla pena di mesi tre di arresto ed € 4.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (In Castel Volturno il 2 marzo 2021).
Con l’unico motivo la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per non essere state applicate le attenuanti generiche e per essere stata determinata la pena in misura superiore al minimo edittale.
Rilevato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Rv. 259899).
Rilevato che, nel caso di specie, la Corte di appello ha sottolineato che COGNOME rimase coinvolto in un incidente e l’auto da lui condotta era priva di assicurazione. Inoltre, ha fatto riferimento ai precedenti sostenendo che l’imputato si sarebbe dimostrato «del tutto impermeabile alle precedenti condanne». Ha escluso, pertanto, l’esistenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell’applicazione dell’art. 62 bis cod. pen.
Rilevato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
Ritenuto, pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato.
Ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 ottobre 2025
Il Consi  COGNOME estensore  COGNOME