Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice nella Valutazione
L’applicazione delle attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa discrezionalità, spiegando come il giudice possa motivare il diniego di tali circostanze. La decisione offre spunti importanti sulla valutazione degli elementi favorevoli e sfavorevoli all’imputato.
Il Caso: Un Ricorso per Furto e il Diniego delle Attenuanti
Il caso in esame riguarda un individuo condannato per il reato di furto sia in primo grado che in appello. L’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello di non concedergli le attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la motivazione dei giudici di merito era viziata e basata su un’erronea applicazione della legge, in quanto non avrebbe adeguatamente considerato tutti gli elementi a suo favore.
La Decisione della Corte: La Valutazione delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. I giudici supremi hanno confermato la correttezza della decisione della Corte d’Appello, sottolineando che la motivazione fornita per il diniego delle attenuanti era logica e priva di vizi evidenti.
Le Motivazioni della Corte
Il cuore della pronuncia risiede in un importante principio di diritto affermato dalla stessa Corte. I giudici hanno chiarito che, nel motivare la decisione di negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non ha l’obbligo di prendere in esame e analizzare puntualmente ogni singolo elemento, favorevole o sfavorevole, emerso dagli atti processuali o dedotto dalle parti.
È invece sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi o, comunque, più rilevanti ai fini della valutazione complessiva. Una volta che il giudice ha individuato tali elementi e ha costruito su di essi una motivazione coerente, tutti gli altri fattori non menzionati si considerano implicitamente superati o disattesi. Nel caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata era stata ritenuta sufficiente a giustificare il diniego, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce la consolidata giurisprudenza sulla discrezionalità del giudice di merito nella concessione delle attenuanti generiche. La decisione non è arbitraria, ma deve essere supportata da una motivazione che, seppur sintetica, sia logica e incentrata sugli aspetti più significativi della vicenda processuale e della personalità dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che non basta elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli, ma è necessario dimostrare perché questi siano così rilevanti da dover essere considerati decisivi per un esito diverso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La motivazione della corte d’appello è stata giudicata esente da illogicità.
Il giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, non è necessario che il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12188 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12188 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 28/05/1966
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
–Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Così deciso 15 gennaio 2025
)
/ GLYPH
/