Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47355 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47355 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/07/2022 della Corte di assise di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibili ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile COGNOME NOMENOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il riget ricorso, con il favore delle spese di lite;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Palerm confermato la sentenza di primo grado, emessa a seguito di rito abbreviato, la quale NOME COGNOME:
era stato riconosciuto colpevole di omicidio in concorso, quale esecuto materiale dell’uccisione, a sfondo mafioso, di NOME COGNOME avvenuta in Alessandria della Rocca il 13 settembre 1994;
era stato condannato, previo riconoscimento dell’attenuante di cui all’ 416-bis.1, terzo comma, cod. pen., alla pena principale di otto anni di reclus
La Corte di assise di appello ha, in particolare, respinto il motivo di gr che sollecitava la concessione delle attenuanti generiche, non ravvisando in fa dell’imputato elementi utilmente apprezzabili, diversi dalla già prem collaborazione con la giustizia.
Ricorre COGNOME per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiduc
Nell’unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La pronuncia impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli assunti difensivi, secondo cui, ai fini della concessione delle attenuanti medesime, avrebbe dovuto essere valorizzata la resipiscenza sottesa alla collaborazione prestat profili soggettivi della medesima, mentre l’attenuante speciale già accorda baserebbe sul solo presupposto obiettivo della collaborazione stessa, e quindi sue caratteristiche e sulla sua entità ed importanza.
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’ar comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, 176.
Il Procuratore generale requirente e la parte civile hanno concluso come epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Esso infatti reitera, in ordine alla concedibilità delle attenuanti gene censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest’u compiutamente esaminate ed ineccepibilmente disattese.
La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di merit ampiamente argomentate, che superano il vaglio di legittimità, tenuto conto,
un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separat premiate a livello sanzionatorio (v. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi 258136-01), elementi nella specie non individuati in misura bastevole; e ten conto, d’altro lato, dell’ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizio nella ricognizione degli elementi medesimi (tra le molte, Sez. 5, n. 43952 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotii Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899-01), discrezionalità il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbi ragionamento illogico sotto alcun profilo.
La Corte di assise di appello ha opportunamente richiamato, a quest’ultim proposito, la gravità dell’occorso e l’intensità del dolo, facendo contestual risaltare il carattere al cospetto recessivo di ogni altro pur prospettabile el
Il ricorso, siccome manifestamente infondato, deve essere dichiara inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
Va respinta infine la domanda di rifusione delle spese di giudizio, avanz dalla costituita parte civile. Vale al riguardo il principio per cui non è con l’intervento della parte civile nel giudizio di cassazione, che abbia ad o esclusivamente il trattamento sanzionatorio in quanto le relative questioni possono avere alcuna incidenza sugli interessi civili e, nel caso in cui l’int sia comunque avvenuto, non possono porsi a carico dell’imputato le relative spe (Sez. 1, n. 51166 del 11/06/2018, COGNOME, Rv. 274935-01; Sez. 5, n. 47876 d 12/11/2012, COGNOME, Rv. 254525-01).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di giudizio avanzata dalla civile.
Così deciso il 01/06/2023