Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13426 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13426 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/02/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/08/1984
avverso la sentenza del 23/02/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha confermato, respingendo l’impugnazione dell’imputato, la sentenza del 6 novembre 2017 del Tribunale di Bergamo, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, COGNOME COGNOME era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (per avere detenuto, a fine di cessione, 2,300 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina), venendo condannato alla pena di sei anni di reclusione e 60.000,00 euro di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l’illogicità della motivazione nella parte relativa alla misura della pena, confermata dal Corte d’appello di Brescia omettendo di riconoscere le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, giustificando tale diniego con la non occasionalità della condotta, costituente un dato solo probabile ma non accertato, cosicché, tenendo conto della confessione e della resipiscenza, dette circostanze avrebbero potuto essere applicate nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, perché con esso sono state censurate valutazioni di merito compiute concordemente dal Tribunale e dalla Corte d’appello, circa la entità della diminuzione della pena per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di cui è stata fornita giustificazione con motivazione adeguata e immune da vizi.
La Corte territoriale ha, infatti, concordato con il Tribunale circa la misura del riduzione di pena per effetto della applicazione delle circostanze attenuanti generiche (riconosciute per la assenza di precedenti condanne, la confessione e la resipiscenza), in considerazione della non occasionalità della condotta, desunta dall’ingente valore del carico di sostanza stupefacente affidato all’imputato per il trasporto (con una percentuale di principio attivo del 82,2% e del 84,5%, pari a oltre 1,6 chilogrammi): si tratta motivazione idonea, fondata sulla valutazione della personalità dell’imputato, basata non su dati congetturali o ipotetici, ma desunta in modo logico dagli elementi a disposizione sulla base di massime di comune esperienza (circa l’inserimento nei circuiti criminali dei soggetti cui venga affidato il trasporto di rilevanti quantitativi di stupefacenti, di no valore per il commercio illecito), non censurabile sul piano delle valutazioni di merito n giudizio di legittimità.
Ne consegue la manifesta infondatezza delle doglianze formulate dall’imputato, volte a censurare sul piano del merito una valutazione correttamente e logicamente compiuta dalla Corte territoriale, in accordo con il primo giudice.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbi proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2019 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente