Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice e i Limiti del Ricorso
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un momento cruciale nel processo penale, in cui il giudice valuta la possibilità di ridurre la pena in base a elementi specifici del caso e della personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: il giudice di merito gode di ampia discrezionalità in questa valutazione, e il suo diniego, se adeguatamente motivato, è difficilmente censurabile. Analizziamo come la Suprema Corte ha affrontato un caso di furto in cui la difesa lamentava proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna per furto emessa dal Tribunale di primo grado. L’imputato viene ritenuto colpevole e condannato a una pena detentiva di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. La sentenza viene impugnata e la Corte d’Appello conferma integralmente la decisione precedente.
Non arrendendosi, l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per cassazione. Il motivo è unico e specifico: la violazione di legge e il difetto di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero giustificato a sufficienza le ragioni del loro diniego.
Le Motivazioni della Cassazione e il diniego delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella validità della motivazione fornita dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva basato il diniego delle attenuanti generiche su due elementi chiave: la personalità negativa dell’imputato, gravata da numerosi precedenti penali, e l’intensità del dolo con cui il reato era stato commesso.
La Suprema Corte ha colto l’occasione per richiamare un consolidato orientamento giurisprudenziale (in particolare, la sentenza n. 23903 del 2020). Secondo tale principio, ai fini della concessione o dell’esclusione delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione tutti gli elementi elencati nell’articolo 133 del codice penale (relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole). È sufficiente che il giudice si concentri anche su un solo elemento, se lo ritiene prevalente e decisivo rispetto a tutti gli altri.
Nel caso specifico, la valutazione della personalità negativa del colpevole, desunta dai suoi precedenti, è stata ritenuta un fattore così preponderante da giustificare, da sola, la decisione di non concedere il beneficio. Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello è stata giudicata ‘conferente’ e logicamente sostenuta, rendendo il ricorso privo di fondamento.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma la notevole discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. La decisione di negarle non richiede un’analisi enciclopedica di ogni possibile fattore favorevole all’imputato. Al contrario, una motivazione solida, anche se focalizzata su un unico aspetto negativo prevalente (come la storia criminale del reo o la particolare gravità del fatto), è sufficiente a rendere la decisione legittima e inattaccabile in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi dell’art. 133 del codice penale per negare le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, non è richiesto. Il giudice può limitarsi a prendere in esame anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se lo ritiene prevalente e sufficiente a giustificare la sua decisione.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti in questo caso per negare le attenuanti generiche?
La Corte di merito ha ritenuto sufficienti due elementi: la personalità negativa dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali, e l’intensità del dolo.
Qual è stato l’esito del ricorso e perché?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la decisione di negare le attenuanti fosse sostenuta da una motivazione adeguata e logica, rendendo l’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38102 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38102 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI COGNOME DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa in data 29 settembre 2023 dal locale Tribunale, con cui l’imputato COGNOME NOME è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione per il reato di furto, commesso i Numana il 2 febbraio 2021.
Avverso la sentenza sopra indicata l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che la decisione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti, e l’intensità del dolo;
considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’u valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente anc soltanto il richiamo ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli a elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitars a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello ch ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore