Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a VICO EQUENSE il DATA_NASCITA
NOME NOME a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi dei ricorsi;
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rilevato che la Corte di appello, alle pagg. 5-8 della motivazione, ha affrontato funditus il tema della qualificazione giuridica della condotta posta in essere da NOME COGNOME in pregiudizio di NOME COGNOME, che ha stimato integrare la fattispecie di tentato omicidio in ragione dell’esplosione, da distanza ravvicinata, di almeno un colpo di arma da fuoco, già scarrellata e puntata verso la vittima, diretto al busto di NOME, all’indirizzo del quale l’imputato – animato da dolo, quantomeno, alternativo – aveva già proferito esplicite minacce di morte e che è riuscito a salvarsi inscenando una pronta e provvidenziale fuga;
che il ricorrente, con il primo motivo, si pone, al riguardo, in un’ottica di mera confutazione che, nel riproporre argomenti (quale quelli relativi, tra l’altro, alla traiettoria seguita dal proiettile ed all’omessa reiterazione delle esplosioni) già sottoposti ai giudici di merito e da questi disattesi in forza dì argomentazioni logicamente ineccepibili ed aderenti alle emergenze istruttorie, non riesce ad enucleare, nel provvedimento impugNOME, vizi rilevanti in sede di legittimità;
che i giudici di merito, all’atto di illustrare le ragioni sottese all’affermazio della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dall’elevato coefficiente di gravità delle condotte poste in essere, nonché, per il solo COGNOME, dall’omessa indicazione del luogo in cui ha riposto la pistola utilizzata per tentare di uccidere NOME;
che, a fronte di un percorso argomentativo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo ellemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), i ricorrenti oppongono obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili – quali la pregressa incensuratezza e l’ammissione degli addebiti – del tutto inidonei a consentire l’intervento censorio del giudice di legittimità;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore del Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/04/2024.