Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13760 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13760 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CONEGLIANO il 15/05/1961
avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME COGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di guida in stato
di ebbrezza e guida in stato di alterazione dovuto all’uso di stupefacenti.
Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente si duole della inadeguatezza della motivazione espressa dalla corte di merito con riferimento alla mancata
applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Vista la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla
sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d’inammissibilità
esplicitate in sede di esame preliminare.
Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica
alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di
merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputata e l’elevato pericolo cagionato alla circolazione stradale;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826
–
01:”In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità”; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 -02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità dei colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore