Attenuanti Generiche: Un Solo Elemento Negativo Può Bastare per il Diniego
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta due temi cruciali nel diritto processuale e sostanziale penale: i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e i criteri per la concessione delle attenuanti generiche. Con una decisione netta, la Suprema Corte ribadisce principi consolidati, offrendo chiarimenti importanti per la difesa. Il caso riguarda un individuo condannato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, la cui difesa aveva sollevato dubbi sia sulla ricostruzione dei fatti sia sulla mancata concessione di una riduzione di pena.
I Fatti di Causa
Un soggetto veniva condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente con l’obiettivo di cederla a terzi. La condanna si basava in modo significativo sul contenuto di conversazioni ambientali intercettate, dalle quali emergeva la disponibilità della droga e la sua destinazione al mercato degli acquirenti.
La difesa proponeva ricorso in Cassazione, lamentando un’errata valutazione delle prove e una motivazione viziata, sia per l’affermazione di responsabilità penale sia per il trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e la reiezione delle attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i due profili di doglianza.
La Valutazione della Prova e i Limiti del Giudizio di Legittimità
In primo luogo, i Giudici Supremi hanno sottolineato che le critiche mosse alla ricostruzione dei fatti non rientrano nel novero dei motivi deducibili in sede di legittimità. La Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove si può rivalutare il merito delle prove. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e non contraddittoria. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione solida, spiegando come dalle intercettazioni fosse chiaramente desumibile la responsabilità dell’imputato. Pertanto, ogni tentativo di rimettere in discussione tale valutazione è stato ritenuto inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La difesa si doleva della loro mancata concessione. La Cassazione ha ritenuto infondata anche questa censura, confermando la correttezza della decisione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano giustificato il diniego evidenziando la personalità negativa dell’imputato, già gravato da un precedente specifico, e il carattere continuativo della sua condotta illecita.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio giurisprudenziale consolidato. Ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in esame analiticamente tutti gli elementi indicati dall’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). È sufficiente che si soffermi su uno solo di essi, se ritenuto prevalente e decisivo. Nel caso di specie, la personalità negativa dell’imputato, desunta dai suoi precedenti e dalla persistenza nel reato, è stata considerata un elemento sufficiente a giustificare la mancata concessione del beneficio. La Corte cita un precedente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020) che afferma proprio come “anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”.
Conclusioni
L’ordinanza conferma due capisaldi del sistema processuale penale. In primo luogo, la netta distinzione tra il giudizio di merito, riservato ai tribunali e alle corti d’appello, e il giudizio di legittimità della Cassazione. In secondo luogo, essa chiarisce che la valutazione per le attenuanti generiche è ampiamente discrezionale e una motivazione incentrata su un solo fattore negativo, purché rilevante e ben argomentato, è pienamente legittima. Per la difesa, ciò significa che per ottenere il beneficio non basta l’assenza di elementi negativi, ma è necessario far emergere elementi positivi concreti che possano convincere il giudice a concedere una riduzione di pena.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove come un tribunale?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o la ricostruzione dei fatti. Il suo compito è limitato a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, senza entrare nel merito della valutazione delle prove.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi dell’art. 133 c.p. per negare le attenuanti generiche?
No. Secondo la giurisprudenza citata, per negare le attenuanti generiche è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento anche a uno solo degli elementi previsti dall’art. 133 c.p., qualora lo ritenga prevalente e decisivo, come la personalità negativa dell’imputato.
Quali elementi sono stati ritenuti decisivi per negare le attenuanti generiche in questo caso?
I giudici hanno negato le attenuanti generiche basandosi sulla personalità negativa dell’imputato, un suo precedente penale specifico per un reato simile, e il carattere continuativo della condotta illecita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9607 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9607 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a JESI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esamiNOME il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente al fine di cessione a terzi.
Rilevato che, con motivo unico, la difesa si duole dell’affermazione di penale responsabilità del suo assistito e del trattamento sanzioNOMErio adottato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte di merito, dopo avere precisato che i rilievi difensivi riguardavano esclusivamente i fatti di cui al capo d) della rubrica, ha posto in evidenza come la detenzione a fini di commercio della sostanza stupefacente caduta in sequestro fosse chiaramente desumibile dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate dalle quali si evinceva la disponibilità della sostanza stupefacente in capo all’imputato e la destinazione a terzi consumatori.
Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico, ed il carattere continuativo della condotta illecita.
Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all’uopo valutabi contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024