Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16777 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16777 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che, con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, co 5, d.P.R.309/90, deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen. ;
ritenuto al riguardo che la Corte territoriale, con adeguato esame delle doglianze difensive e n illogica motivazione, nel negare le circostanze attenuanti, ha richiamato i precedenti penali cui è gravato il ricorrente;
considerato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, a della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratez dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489);
con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.4 c pen., si osserva che il giudice, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha fa richiamo al numero totale di dosi di sostanza stupefacente complessivamente rinvenuta, del valore di euro 300,00;
osservato quindi che deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sul determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza g elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazion tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, RAGIONE_SOCIALE e al 258410)
ritenuto che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore COGNOME