Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15956 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Caserta il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Lodi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’Inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 28 giugno 2019 la Corte ,d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del 13 aprile 2014 del Tribunale di Termini Imerese con cui NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati alla pena di 4 anni di reclusione, alle conseguenti pene accessorie, ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) e per distrazione (capo b), ed al reato di dolosa causazione del fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (capo c), dichiarato il 20 gennaio 2010, di cui entrambi erano stati amministratori di diritto (COGNOME da novembre 2008
al fallimento; COGNOME da luglio 2006 al momento in cui era subentrato l’altro); sono state riconosciute l’aggravante dell’aver commesso più condotte di bancarotta e quella del danno di rilevante gravità.
Con sentenza del 18 gennaio 2021, n. 11401, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo per nuovo esame, ha respinto il ricorso per gli altri reati, e dichiarato assorbite le questioni sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Con sentenza del 21 giugno 2023 la Corte di appello di Palermo, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta fraudolenta documentale, rideterminato la pena inflitta a ciascuno degli imputati in 3 anni ed 8 mesi di reclusione, e confermato per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso il predetto provvedimento han proposto ricorso gli imputati, per il tramite dei rispettivi difensori, con i seguenti motivi di seguito descritti nei lim strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso COGNOME
Con il primo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, deducendo che COGNOME era stato soltanto una testa di legno e che tutti gli atti distrattiv erano stati compiuti prima che egli fosse nominato amministratore; la pronuncia di appello nega le attenuanti per la personalità dell’imputato senza indicare fatti o circostanze, e senza spiegare il contributo dato dal ricorrente all’economia della società fallita.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, il punto di calcolo della pena, perchè la pronuncia d’appello compie lo stesso errore della sentenza di primo grado e non fa comprendere in che modo è stato determinato l’aumento di pena per il vincolo della continuazione con il reato di cui al capo c), in questo modo non si riesce a comprendere se l’aumento di pena per tale reato sia stato ragionevole, congruo e proporzionato.
2.2. Ricorso COGNOME
Con il primo motivo deduce violazione della norma processuale dell’art. 420ter cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello di Palermo ha respinto illegittimamente l’istanza di rinvio dell’udienza del 28 giugno del 2019 per
concomitante impegno professionale del difensore; sul punto la motivazione della sentenza è assente.
Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla condanna per bancarotta documentale, in esso evidenzia che mancherebbe la prova dell’intenzionalità del ricorrente ad omettere la consegna della contabilità al curatore.
Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla condanna per bancarotta per distrazione, in quanto l’appello si limita a richiamare la capacità professionali degli imputati nel ruolo della testa di legno senza però soffermarsi sull’atteggiamento psicologico in ordine ad esso.
Con il quarto motivo deduce inosservanza della norma penale in relazione al negato riconoscimento delle attenuanti generiche, che non considerano che la società è fallita a distanza di due anni da quando il ricorrente non ricopriva più la carica, inoltre le attenuanti sono negate anche sulla base dell’entità del danno provocato, che però doveva essere valutato con riferimento ad un valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, e non al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo.
Con il quinto motivo deduce violazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati oggetto della sentenza impugnata e quelli giudicati dal g.i.,p. del Tribunale di Monza sentenza n. 1980 del 2013, si ricorda il principio di cedevolezza del giudicato a favore dell’imputato e si formulano considerazioni sui poteri del giudice dell’esecuzione nel riconoscimento della continuazione.
Con il sesto motivo deduce erronea determinazione della pena sostenendo che la sentenza impugnata debba essere annullata per aver rideterminato la pena in modo eccessivo, le motivazioni della pronuncia d’appello sulla spiccata pericolosità sociale dell’imputato non sono condivisibili.
3. La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Nessuno è stato presente in udienza per l’imputato COGNOME.
Considerato in diritto
Il ricorso di COGNOME è infondato, il ricorso di COGNOME è inammissibile.
1. Ricorso COGNOME
1.1. Il primo motivo del ricorso, dedicato alla mancal:a concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena, è infondal:o.
Il giudice di primo grado ha motivato il diniego delle attenuanti generiche con la seguente motivazione: “la concessione delle attenuanti appare inopportuna alla luce delle modalità dei fatti in contestazione come dinanzi ricostruiti che risultano caratterizzati da una rilevante gravità, vuoi per l’entità economica del danno che per essere stati commessi in esecuzione di un deliberato progetto di arricchimento personale ai danni della massa dei creditori; ciò che si ricava infatti non è l’esito infruttuoso di un sincero tentativo di Mando di una realtà aziendale ma contrario un progetto sin dall’inizio preordinato all’arricchimento personale in pregiudizio dei credìtori, tale circostanza deve essere adeguatamente valutata ai fini del corretto dinnensionamento della vicenda processuale; inoltre dall’esame della personalità del criminale dei due imputati si ottiene ulteriore conferma dell’impossibilità di concessione delle attenuanti avendo costoro riportato condanne anche per reati in qualche modo connessi a quelli oggi in contestazione”.
La pronuncia di appello, emessa in sede di rinvio, ha motivato il diniego con il riferimento alla “intrinseca gravità dei fatti delittuosi definitivamente ascritti imputati tenuto conto anche della rilevante entità del danno economico e patrimoniale il valore dei beni distratti, che è superiore a tre milioni di euro”, ed evidenziando anche “la loro negativa personalità, quale emerge oltre che dalle condotte accertate nel presente procedimento anche dai certificati del casellario, a carico di ciascuno numerose condanne per reati anche della stessa indole in un ampio arco temporale di 17 anni per COGNOME, la prima condanna risale al 2001, e 10 anni per il COGNOME a riprova di allarmante proclività a delinquere, tanto più grave in quanto trattasi di reati per la maggior parte tributari e contro l’economia pubblica commessi da professionisti operanti in uno studio fiscale commerciale”. La sentenza di appello aggiunge, prendendo posizione sugli argomenti esposti dagli imputati, che “non è apprezzabile in cosa sia consistito l’asserito positivo comportamento del COGNOME susseguente al reato che giustificherebbe l’indulgenza, mentre non può certamente ritenersi marginale nell’economia complessiva delle condotte l’apporto concorsuale dello COGNOME“.
Il ricorso attacca la motivazione della sentenza impugnata deducendo che, nella gestione dell’azienda fallita, COGNOME aveva avuto il molo della testa di legno, e che tutti gli atti distrattivi erano stati compiuti prima che egli fos nominato amministratore, aggiungendo che l’affermazione sulla non marginalità dell’apporto concorsuale è meramente assertiva.
Il motivo è infondato.
La ragion d’essere della previsione normativa dell’art. 62-bis cod. pen. è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari, e non codificabili, connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. La meritevolezza di tale adeguamento non è presunta, tanto che non sussiste un obbligo, per il giudice, ove ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’insussistenza (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME COGNOME, Rv. 270694). Al contrario, è tale meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione de trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle ragioni non manifestamente illogiche per il rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in tali termini, cfr.: Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, COGNOME, Rv. 245241; Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315; Sez. 3, n. 35570 del 3(1/05/2017, COGNOME, Rv. 270694).
In tale contesto gli argomenti sulla natura di testa di legno dell’imputato e sul suo subentro nella gestione aziendale nell’ultimo periodo antecedente il fallimento in modo non illogico sono stati ritenuti subvalenti dal giudice del merito rispetto alla callidità del progetto criminoso in cui è stato coinvolto il ricorrente, be spiegato nel passaggio della motivazione della sentenza di primo grado che è stato riportato sopra, ed allo stesso profilo personologico del ricorrente derivante dall’esame del suo certificato penale.
D’altronde, nella decisione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non manifestamente illogica e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899), come hanno fatto, per l’appunto, nel caso in esame, i giudici del merito.
Il motivo è, pertanto, infondato.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di calcolo della pena, perchè la pronuncia d’appello non farebbe comprendere in che modo è stato determinato l’aumento di pena per il reato di cui al capo c).
Occorre ricordare preliminarmente che, nel condannare COGNOME per tre fatti di bancarotta, aggravati dal danno di rilevante gravità, il giudice di primo grado gli aveva inflitto la pena di 4 anni di reclusione senza indicare i vari passaggi intermedi effettuati per il calcolo della pena.
Con la pronuncia della Quinta sezione penale della Corte di cassazione la condanna per due di tali fatti di bancarotta è divenuta definitiva; il trattamento sanzionatorio relativo è stato demandato al giudice del rinvio.
Nel prosciogliere l’imputato dal terzo fatto di bancarotta (la bancarotta documentale prescrittasi nelle more del giudizio di rinvio) il giudice del rinvio ha determinato il trattamento sanzionatorio per i due fatti di bancarotta, aggravati dal danno di rilevante gravità, per cui la condanna era ormai divenuta irrevocabile, in 3 anni ed 8 mesi. Anche in questo caso il giudice non ha indicato i passaggi intermedi del calcolo della pena, limitandosi a sottrarre alla pena complessiva di 4′ anni di reclusione inflitta dal giudice di primo grado la penai di quattro mesi di reclusione, individuata quindi come quota del fatto di bancarotta prescrittosi tra primo e secondo grado.
Il ricorso sostiene che in questo modo non è possibile comprendere quale pena sia stata infitta per il reato base e quale per il reato satellite in violazione de principi dettati da Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269.
Il motivo è inammissibile.
Va ricordato preliminarmente che l’art. 219, comma 2, n. 1, I. fall. prevede che “le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate: 1.) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati”, che l giurisprudenza delle Sezioni Unite ha letto come un caso di cumulo giuridico che deroga ai principi ordinari della continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21039 del 27/01/2011, PG in proc. Loy, Rv. 249655: in tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, comma secondo, n. 1, legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.). Ne consegue che al calcolo della pena nei suoi confronti è del tutto estranea la sistematica del reato continuato ed il principio di diritto della pronuncia COGNOME.
La continuazione fallimentare comporta, infatti, l’assoggettamento del secondo fatto di bancarotta, unificato nel c:umulo giuridico, alle regole di calcolo della pena proprie delle aggravanti (Sez. 5, Sentenza n. 48:361 del 17/09/2018, C., Rv. 274182; Sez. 5, Sentenza n. 5(1349 del 22/10/2014, COGNOME, Rv. 261346).
Nel caso in esame, il ricorso lamenta che dalla pronuncia del giudice del rinvio non si comprende quale sia la pena base e quale la quota per ciascuno dei due aumenti (quello per l’aggravante ad effetto speciale dell’art. 219, comma 1, I. fall. sul danno patrimoniale di rilevante gravità, e quello ad effetto ordinario per il cumulo giuridico dell’art. 219, comma 2, I. fall. per aver commesso più fatti di bancarotta) e ricorda che lo stesso problema affliggeva la pronuncia di primo grado.
Però, nei motivi di appello l’imputato non aveva censurato l’omissione da parte del giudice di primo grado della specificazione della quota dei singoli aumenti di pena, talché non può dolersi che il giudice del rinvio, che non era stato investito da uno specifico motivo di appello sul punto, abbia ripr000sto la medesima struttura della pena contenuta nella sentenza di primo grado limitandosi a sottrarre alla pena individuata dal primo giudice l’aumento ritenuto congruo per il reato che ha dichiarato contestualmente prescritto.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
2. Ricorso COGNOME
2.1. Il primo motivo deduce violazione della norma processuale dell’art. 420ter cod. proc. pen., in quanto la Corte d’appello di Palermo avrebbe respinto illegittimamente l’istanza di rinvio dell’udienza del 28 giugno del 2019 per concomitante impegno professionale del difensore.
Il motivo è inammissibile, perché non conferente con la sentenza impugnata. Tale motivo era contenuto nel primo ricorso per cassazione, su di esso si è pronunciato la sentenza della Quinta Sezione dichiarandolo inammissibile (punto 3, pag. 69). Ne consegue che la questione non era stata devoluta al giudice del rinvio.
2.2. Il secondo motivo ha ad oggetto il reato di bancarotta documentale. Il motivo è inammissibile, perché non conferente con la sentenza impugnata, che non contiene alcuna condanna per tale reato, che è stato dichiarato prescritto.
2.3. Il terzo motivo ha ad oggetto il reato di bancarotta per distrazione. Il motivo è inammissibile, perché non conferente con la sentenza impugnata.
Tale questione era contenuta nel primo ricorso per cassazione, su di essa si è
pronunciata la sentenza della Quinta dichiarandola infondata (punto 2.2, pag. 6, 7, 8). Ne consegue che la questione non era stata devoluta al giudice del rinvio.
2.4. Il quarto motivo ha ad oggetto le aittenuanti generiche.
Le motivazioni con cui il giudice di primo grado e quello del rinvio hanno negato le attenuanti generiche a COGNOME sono state riportate sopra nel punto 1.1. di questa sentenza.
Il ricorso attacca la sentenza impugnata deducendo che, nel negare le attenuanti, essa non considera che la società è fallita a distanza di due anni da quando il ricorrente non ricopriva più la carica, inoltre le attenuanti sono negate anche sulla base dell’entità del danno provocato, che però doveva essere valutato con riferimento al valore complessivo dei beni sottratti all’esec:uzione concorsuale, e non al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell’attivo.
Il motivo è manifestamente infondato.
Di fronte alla ampiezza della motivazione con cui i giudici del merito hanno ritenuto di negare le attenuanti generiche, motivazione che va dalla callidità del disegno in frode ai creditori dietro la gestione criminale della impresa in questione, al grave danno cagionato, alla stessa personalità dell’autore del reato, gravato da precedenti penali, e già coinvolto in fatti analoghi in passato, il ricorso adduce a sostegno delle proprie ragioni un dato che non gli è univocamente favorevole (i due anni di distanza tra il momento in cui il ricorrente ha dismesso la carica ed il momento del fallimento, che possono essere letti anche come indice ulteriore della callidità del ricorrente che, una volta tratto il profitto dalle condotte criminali, scaricato su altri il fallimento), mentre il riferimento al modo in cui doveva essere valutata la gravità del danno non è conferente con la sentenza impugnata, che valuta la gravità del danno proprio con riferimento all’ammontare complessivo dei beni ed attività sottratti (indicati in tre milioni di euro a pag. 19 della sentenza d primo grado, ed in oltre 3,1 milioni di euro a pag. 7 della sentenza di secondo grado).
Si tratta, in definitiva, di argomenti che non sono in grado di evidenziare vizi di logicità nella decisione dei giudici del merito, che, come ricordato prima, esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non manifestamente illogica e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclus!one
Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato.
2.5. Il quinto motivo ha ad oggetto il mancato riconoscimento della continuazione esterna tra i reati oggetto della sentenza impugnata e quelli giudicati dal g.i.p. del Tribunale di Monza sentenza n. 1980 del 2013.
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Il motivo è inammissibile, in quanto inconferente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva respinto la istanza di continuazione per la lontananza spaziale tra i reati, la commissione con correi diversi e con modalità diverse.
Il ricorso deduce, infatti, argomenti del tutto eccentrici rispetto alla decisione del giudice del merito, in quanto aggredisce la sentenza evidenziando la cedevolezza del giudicato a favore dell’imputato (argomento non pertinente con il caso in esame, in cui si contesta una decisione del giudice della cognizione su cui non vi è ancora giudicato) ed i poteri di cui dispone il giudice dell’esecuzione nel riconoscimento della continuazione (argomento non pertinente con il caso in esame, in cui era stata chiesta la continuazione al giudice della cognizione).
2.6. Il sesto motivo deduce erronea determinazione della pena sostenendo che la sentenza debba essere annullata per la rideterminazione della pena in entità eccessiva e che le motivazioni della Corte d’appello sulla spiccata pericolosità sociale dell’imputato non sono condivisibili.
Il motivo è inammissibile.
La censura è proposta in modo totalmente generico mediante la mera citazione di un precedente giurisprudenziale. Il ricorso si rivela’ pertanto, privo del requisito della specificità estrinseca dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato e non censura in modo speciFico gli argomenti attraverso cui il giudice del merito attraverso è pervenuto alla determinazione della pena da infliggere in concreto.
Alla decisione consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché del solo COGNOME anche al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Penale