Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46138 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46138 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 16/09/1967
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza dell di appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino del predetto per furto (di 26 mensole metalliche per scaffalatura, una sedia e un bid due telai metallici per finestre, custoditi in un deposito), aggravato dalla violenza la recidiva (in Trecastagni, il 25/2/2019);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., pe per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 26 motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione che, in particolare, la motivazione della Corte d’appello appare del tutto congrua diniego dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. che presuppon giurisprudenza di legittimità, necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lieviss valore economico pressoché irrisorio o irrilevante (tra le numerose, sez. 4, 19/1/2017, Sicu, Rv. 269241-01; sez. 4, n. 8530 del 13/2/2015, Chiefari, Rv. 262450 5, n. 24003 del 1401/2014, COGNOME, Rv. 260201-01), ciò che, nella specie, è stato giudici del merito rinviando al valore della merce sottratta e al danno derivante da recinzione, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la refurtiva sia stat sul punto dovendosi ribadire che, ai fini della configurabilità della attenuante particolare tenuità, in tema di furto, l’entità del danno cagionato alla persona offe verificata al momento della consumazione del reato, costituendo la restituzione dell solo un post factum non valutabile a tal fine (sez. 5, n. 19728 del 11/4/2019, Ingen 275922, in fattispecie in cui il bene oggetto di furto era stato sottratto per breve recuperato subito dopo la commissione del reato, dalle forze dell’ordine; n. 13817 del COGNOME, Rv. 269731);
che, allo stesso modo, il diniego delle generiche è stato adeguatamente giust giudici del merito, i quali, da un lato, hanno valorizzato l’assenza di elementi pos allegati, osservando che la pena base era prossima al minimo edittale, che il PULEO an precedenti specifici, reiterati e infra-quinquennali e che l’aumento per la ritenuta re stato neppure operato (sull’onere motivazionale del giudice, sez. 5, n. 43952 del COGNOME, Rv. 271269-01, in cui si è precisato, in tema di attenuanti generiche, che merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitt sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli in
133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, in nella quale la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuant richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato; sez. 2, n. 3896 del 2 Rv. 265826; sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737; sez. 1 n. 33506 del 7/7/201 247959);
che, infine, quanto alla speciale causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis, cod. pen., si tratta di doglianza non deducibile, non avendo costituito oggetto di gravame (sul punt n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, COGNOME, 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il pr impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a inevitabile difetto dì motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cog giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, COGNOME Rv. 270316-01)
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 61 condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro t in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024