Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35381 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35381 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione avverso la sentenza del Corte di Appello di Reggio Calabria dell’8 maggio 2025 con la quale è stata confermata l sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria che lo ha condannato per il reato di fur aggravato.
Il ricorrente lamenta, con tre motivi di ricorso: 1) violazione di legge e vizio di moti in ordine al mancato riconoscimento del vizio totale di mente , anziché parziale, e al manc rinnovo o integrazione della perizia; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relaz mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 62 n.4 e n.6, dal momento che l’imput aveva restituito la bicicletta sottratta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione q riconoscimento della recidiva e al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche, appli in regime di equivalenza e non di prevalenza.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2.1. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e di dai giudici di merito. La Corte di appello ha richiamato le risultanze della perizia esple giudizio, che aveva concluso per la sussistenza della capacità dell’imputato di rendersi co della antigiuridicità del proprio comportamento, pur in presenza di un disturbo della persona La censura del ricorrente attiene alla mancata valorizzazione di uno stato di ebbrezza cronica proposito del quale la Corte territoriale ha congruamente argomentato, rilevando che detto sta non risultava né dagli atti né dall’esame del perito, le cui convincenti argomentazioni non e state validamente messe in discussione sotto il profilo scientifico. Si tratta di motiv esauriente, aderente agli atti e non manifestamente illogica, come tale incensurabile ne presente sede di legittimità. E’ poi consolidato il principio secondo cui la rinnovazi una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado dì decidere stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motiv incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio d (Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Rv. 274996 – 02; Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017 Rv. 273653 – 01).
2.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corret applicazione del consolidato principio secondo cui ai fini della concessione dell’attenuante d all’art. 62 n. 4 cod. pen. il momento in cui deve prendersi in considerazione l’entità del danno è quello della consumazione del reato, in quanto il danno non può divenire di speciale tenuità conseguenza di eventi successivi ( Sez. 2, n. 4287 del 28/10/2003, Rv. 228551 – 01; Sez. U – n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 – 03), ed osservando quindi che la restituzion era circostanza ininfluente, trattandosi di bene di valore non certamente irrisorio. Quant diniego dell’attenuante di cui all’art. 62 n.6 la Corte ha applicato il principio, altrettant secondo cui ii fini dell’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 c è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del dan
mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro parz avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva (Sez. 2 – , n. 17346 del 28/03/ Rv. 286329 – 01; Sez. 2 – , n. 9535 del 11/02/2022, Rv. 282793 – 01).
2.3 Venendo al terzo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha assolto in misura cong e pertinente l’ onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiv particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelar maggior capacità a delinquere del reo, gravato da ben 12 precedenti penali anche nel settor dei reati contro il patrimonio (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19 del 17/12/2014, Rv. 263464). Deve infine rilevarsi che il giudizio di bilanciamento t aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposi dei criteri di valutazione adoperati ( ex multis, Sez. 5 – n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 27 – 02). Nel caso in esame i giudici di merito, con ragionamento congruo e non illogico, richiama l’assenza di ulteriori ragioni di mitigazione della pena, anche in considerazione della person dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penali e particolarmente incline alla trasgress dei precetti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente