Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5974 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5974 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 19/01/2001
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e la correttezza della motivazione in relazione al mancato ricon’oscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità ex art. 62 n. 4 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito;
che invero la Corte d’appello con motivazione congrua e priva di illogicità ha escluso l’applicazione della circostanza in esame tenuto conto dell’importo non irrisorio della somma di denaro oggetto della tentata estorsione e dell’obiettiva gravità delle minacce di morte con le quali è stata posta in essere la condotta, perpetrata con un’arma che sembrava vera e comunicando alla persona offesa di essere già stato in carcere;
peraltro, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto in forza del quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020 Ud., (dep. 09/02/2021), COGNOME, Rv. 280615 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle contestate aggravanti è manifestamente infondato implIcando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931);
che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata conversione della pena detentiva in una pena sostitutiva è è manifestamente infondato;
che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 7) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (la reiterazione nel tempo della condotta illecita/ la commissione di fatti illeciti, pur astrattamente compatibili con l’applicazione del beneficio) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell’imputato che ne hanno orientato la decisione;
ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta il mancato riconoscimento dell’ipotesi attenuata di estorsione è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano in particolare pag. 5-7 ove dalla motivazione effettuata dalla Corte d’appello risulta che la condotta era connotata da particolare gravità, e che il dolo era caratterizzato da una particolare intensità avendo egli posto in essere le minacce di morte anche alla presenza di un testimone);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il onsigliere NOME
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Il Presi ente