Attenuanti e Recidiva: Quando la Decisione del Giudice sul Bilanciamento è Inattaccabile
Nel processo penale, la determinazione della pena è una fase cruciale che richiede al giudice un’attenta valutazione di tutti gli elementi del caso. Un aspetto centrale di questa valutazione è il bilanciamento tra attenuanti e recidiva. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 23338/2024, offre un importante chiarimento sui limiti entro cui è possibile contestare la decisione del giudice di merito su questo delicato equilibrio. Analizziamo la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all’aggravante della recidiva. In pratica, la Corte territoriale aveva ritenuto che le attenuanti e la recidiva si equivalessero, senza quindi applicare una diminuzione di pena. Secondo la difesa, questa valutazione era viziata da un’omessa motivazione, poiché non avrebbe tenuto adeguatamente conto degli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il giudizio sulle attenuanti e recidiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno stabilito che le censure mosse dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, si traduceva in una mera critica di fatto, volta a ottenere una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La Corte ha ribadito un principio consolidato: il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti è un’attività discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione può essere messa in discussione davanti alla Cassazione solo in due ipotesi estreme: quando è frutto di mero arbitrio o quando si basa su un ragionamento palesemente illogico. Al di fuori di questi casi, se la motivazione del giudice è completa, coerente e priva di vizi logici, essa diventa insindacabile.
Le Motivazioni della Corte
Nel dettaglio, la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello del tutto adeguata e logicamente ineccepibile. I giudici di secondo grado avevano confermato la valutazione del Tribunale, che aveva motivato il giudizio di equivalenza tra le circostanze sulla base delle risultanze del casellario giudiziale dell’imputato. Da tale documento emergevano “numerosi precedenti, anche specifici”, che testimoniavano una “perdurante inclinazione al delitto” e una “elevata pericolosità sociale”.
Questa motivazione, secondo la Suprema Corte, è congrua e sufficiente a giustificare la scelta di non far prevalere le attenuanti generiche. Non si tratta di un’omissione, ma di una precisa scelta valutativa, supportata da elementi concreti (i precedenti penali). Pertanto, non essendo riscontrabile alcuna arbitrarietà o illogicità manifesta, il ricorso non poteva che essere respinto.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciamento tra attenuanti e recidiva. La decisione insegna che non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice per poterla impugnare con successo in Cassazione. È necessario, invece, dimostrare un vizio grave e palese nella motivazione, come un’assoluta mancanza di logica o una decisione arbitraria non supportata da alcun dato processuale. In assenza di tali vizi, la valutazione del giudice sulla personalità dell’imputato e sulla gravità dei suoi precedenti penali rimane sovrana. La conseguenza pratica per la difesa è la necessità di concentrare le proprie argomentazioni sulla dimostrazione di eventuali illogicità nel ragionamento del giudice, piuttosto che proporre una semplice rilettura alternativa dei fatti.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha bilanciato le circostanze attenuanti e la recidiva?
Sì, ma solo in casi molto specifici. Il ricorso è ammissibile soltanto se la decisione del giudice di merito è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, non se ci si limita a contestare la valutazione fattuale.
Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in questo caso?
Perché il ricorso si basava su critiche di merito, mentre la motivazione della Corte d’Appello era completa e logicamente coerente. I giudici avevano giustificato l’equivalenza tra attenuanti e recidiva basandosi sui numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, che ne indicavano l’elevata pericolosità sociale.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende. In questo specifico caso, la somma è stata liquidata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23338 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di NOME;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – e relativi al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l’insussistenza dei dedotti vizi di motivazione. In particolare, in modo congruo, la Corte territoriale ha confermato il giudizio formulato sul punto dal Tribunale che (pag. 5) ha motivato l’equivalenza tra tali circostanze alla luce delle risultanze del casellario “dal quale emergono numerosi precedenti, anche specifici, che testimoniano come la condotta in contestazione sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto dell’imputato e di una sua elevata pericolosità sociale”. Trattasi di motivazione non sindacabile in questa sede, atteso che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di u ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013 – dep. 2014, Sub, Rv. 258874 – 01).
Considerato che all’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaìlo ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 maggio 2024
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Il Presidente
DEPOSITATA