Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7813 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7813 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qua la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condanNOME alla pena di mesi 6 di reclusione, per il reato di cui all’art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai successiva cessione a terzi, grammi 2,73 di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione e violazion legge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante generica di cui all’art. n. 4 cod. pen.
L’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 4, cod. pen. presupp che il pregiudizio causato sia di valore economico pressochè irrisorio, sia quanto al valore i della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla pa (Sez.2, 50660 del 05/10/2017 Ud. (dep. 07/11/2017 ) Rv. 271695). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha affermato che il profitto che l’imputato avrebbe potuto conseguire cessione dei sei involucri di cocaina, contenenti complessivamente 2,46 grammi netti di sostanz e corrispondenti a 16 dosi medie, non può ritenersi certamente irrilevante sotto il pr economico, avuto riguardo al prezzo, desumibile dall’esperienza giudiziaria nei casi spaccio di strada, pari a circa 80 euro al grammo.
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16/01/2026
Il con gliere estensore
Il Presidente