Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11984 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11984 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 03/09/1979
COGNOME nato a ROMA il 22/06/1972
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
udito il difensore
L’avvocato NOME COGNOME del foro di ROMA in difesa di COGNOME conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
•
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 26762 del 11/04/2023, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Bologna il 21/02/2022, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì in data 6 novembre 2020, – con la quale NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati per i reati di furto in abitazione ai danni di NOME COGNOME (capo A), di furto in abitazione ai danni di NOME COGNOME (capo B), e di ricettazione (capo C), aveva, riconosciute in favore di entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, GLYPH rideterminato la pena inflitta a Caldaras in anni 1 mesi 4 di reclusione ed C 400 di multa, ed a Pattusi in anni 1 mesi 6 di reclusione ed C 500 di multa.
La sentenza rescindente aveva in particolare ritenuto fondato il secondo motivo di appello, con il quale si contestava il delitto di ricettazione e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., osservando come la Corte territoriale non avesse fornito risposta alcuna alle doglianze difensive rappresentate in atto di gravame; ritenute assorbite le doglianze attinenti alla dosimetria sanzionatoria e la sospensione condizionale della pena, la Corte di legittimità annullava la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di cui al capo C) ed alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna; dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi.
Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 09/05/2024, ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione, in ragione delle modalità di detenzione, del numero e tipologia di beni rinvenuti nella vettura su cui viaggiavano gli imputati, e della concomitanza con gli altri furti, osservando ancora come gli imputati non avessero fornito alcuna plausibile giustificazione in ordine al possesso di detti beni: non si trattava di oggetti di uso comune in ragione del numero, della tipologia e della destinazione degli stessi.
Quanto all’attenuante di cui all’art. 62 n.4 cod. pen., la Corte ne escludeva la ricorrenza trattandosi di numerosi oggetti anche di ingente valore, sia complessivamente intesi sia nel loro apprezzamento individuale (citava a tal proposito il computer portatile Apple Mac Book, la macchina fotografica Sony e quella Olympus).
Adottava conseguentemente le statuizioni di cui in premessa.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati,
denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME COGNOME quattro vizi.
3.1.1. Con il primo motivo, denuncia, ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., con riferimento al reato di ricettazione di cui al capo 4) dell’imputazione.
La Corte territoriale, per escludere la ricorrenza dell’invocata attenuante, ha menzionato, a riprova dell’ingente valore dei beni, solo merce provento dei delitti di furto (di cui ai capi 2 e 3), omettendo di condurre la doverosa analisi circa il riconoscimento dell’attenuante in parola con riferimento ai beni descritti nell’imputazione relativa al delitto di ricettazione (un telecomando Besenzoni, n. 3 joystick per Nintendo Wii, un lettore DVD marca Philips, un Dvd per Nintendo Wii, un carica batterie COGNOME).
3.1.2. Con il secondo motivo, denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, in assoluta assenza di elementi significativi di una provenienza furtiva dei beni.
L’ipotesi di reato formulata a carico del ricorrente si fonda sull’esito di un controllo casuale di polizia effettuata sul veicolo a bordo del quale si trovava il COGNOME e che portava al rinvenimento delle merce rubata in occasione dei furti in abitazione contestati ai capi 2) e 3), nonché degli ulteriori beni descritti nel capo 4) di imputazione, ritenuti anch’essi «provento di furto». A fronte delle doglianze contenute in atto di gravame circa l’assenza di denunce relativamente a detti beni, o di altri elementi atti a decretarne la provenienza furtiva, la Corte territoriale si è limitata a porre in evidenza l’assenza di giustificazioni circa il possesso della merce de qua da parte del ricorrente. Appare inoltre illogico desumere la provenienza furtiva di detti beni, come fa la Corte di merito, «in ragione delle modalità di detenzione del numero tipologia di beni rinvenuti nella vettura e della concomitanza con gli altri furti», senza tenere conto del fatto che i beni a cui si fa riferimento sono di uso comune all’interno di qualsiasi autovettura e svolgono la funzione sia di ricaricare il telefono mobile di coloro che viaggiano a bordo dell’autovettura medesima sia di ascoltare la musica durante la guida.
3.1.3. Con il terzo e quarto motivo, denuncia, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 546 cod. proc. pen., per divergenza tra motivazione e dispositivo e per inosservanza dell’art. 592 cod. proc. pen., con riferimento alla condanna alle spese a fronte della rideterminazione della pena.
Sussiste divergenza tra motivazione e dispositivo laddove la sentenza della Corte territoriale, ritenuto sussistente il delitto di ricettazione ed esclusa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena nella misura già inflitta con la sentenza annullata, peraltro condannando il ricorrente al pagamento delle spese del grado di giudizio. Distonico appare anche il dispositivo confermativo “nel resto”, dal momento che – la Corte di Cassazione aveva annullato con rinvio esclusivamente in relazione al capo 4), e quindi i capi 2) e 3) erano già coperti da giudicato; in ogni caso la rideterminazione della pena avrebbe dovuto comportare l’esclusione della condanna alle spese, erroneamente disposta dalla Corte di merito.
3.2. NOME COGNOME censura, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME l’impugnata sentenza articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 627 comma 2 cod. proc. pen. e 3 cod. pen.
Sottolinea innanzitutto la Difesa come la Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, avesse «vagliato correttamente la non configurabilità della ricettazione a carico di COGNOME NOME»; dopo avere richiamato i principi sottesi alla doverosa valutazione della prova indiziaria da parte del Giudice di merito, il ricorrente evidenzia come la Corte bolognese non abbia condotto la sua analisi in ossequio ai canoni ermeneutico che, in tema di valutazione della prova, la Corte di legittimità ha dettato, mancando di fornire un giudizio adeguato e congruo a fronte della pronuncia di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di legittimità.
Evidenzia in particolare la Difesa come non vi sia prova che COGNOME avesse rubato la merce ritrovata nell’autovettura, né che la stessa fosse di provenienza furtiva.
Del pari la motivazione della Corte territoriale è illogica anche nella parte in cui non ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., a fronte del lieve valore dei beni oggetto dell’imputazione.
COGNOME Il Procuratore generale ha concluso, sul presupposto della fondatezza del motivo di ricorso avanzato da entrambi gli imputati relativo all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata., limitatamente al capo 4) di imputazione, perché estinto per intervenuta prescrizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH Il reato sub capo 4), contestato a Calderas, è estinto per decorso dei termini massimi di prescrizione.
Come condivisibilmente osservato dal Procuratore generale, il ricorso avanzato da COGNOME non è inammissibile, risultando fondata la censura inerente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.; in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto di ricettazione contestato al capo 4), è spirato il termine massimo di prescrizione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., avuto riguardo al tempus commissi delicti (01/08/2014), ed alla pena prevista per il contestato reato di cui all’art. 648 cod. pen. (massimo edittale pari ad anni otto di reclusione, aumentata di 1/4 ex art. 161 cod. proc. pen.), e tenuto conto della sospensione di 64 giorni (dal 9.3.2020 all’11.5.2020) ex art. 83 c. 4 D. L.vo 18/20.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., la pena infitta a Calderas in relazione ai reati di cui ai capi 2) e 3), per i quali si è già formato il giudicato, va rideterminata, eliminando il segmento di pena applicato a titolo di continuazione per il reato di ricettazione- mesi uno di reclusione ed euro 100 di multa ridotta di un terzo per il rito -, con la conseguenza che la pena per i residui reati di cui ai capi 2) e 3) va rideterminata in anni uno, mesi tre giorni dieci di reclusione ed euro trecentotrentatre di multa.
Non è invece decorso il termine massimo prescrizionale con riferimento alla posizione di COGNOME, al quale era stata contestata, ed è stata ritenuta (in quanto stimata equivalente, al pari delle altre aggravanti, con le attenuanti generiche), la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, con conseguente aumento di due terzi sia del termine di cui all’art. art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, GLYPH del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., ex pluris, Sez. 4 n. 44610 del 21/09/2023 COGNOME, Rv. 285267 – 01), cui va ulteriormente aggiunto quello di 64 giorni per la sospensione causata dall’emergenza epidemiologica ex art. 83 c. 4 D. L.vo 18/20.
Venendo alla disamina degli ulteriori motivi di ricorso avanzati nell’interesse di NOME COGNOME dev’essere analizzato il secondo motivo, con il quale l’imputato censura la sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione, in quanto logicamente prioritario rispetto al primo.
La Corte di merito ha desunto la provenienza delittuosa dei beni di cui al capo 4), dalle modalità e circostanze del loro rinvenimento in possesso degli imputati: i Giudici di merito hanno in particolare evidenziato come il fatto che i beni oggetto della contestazione di ricettazione fossero stati rinvenuti all’interno della vettura ove l’imputato viaggiava, insieme alla merce di certa provenienza furtiva, provento dei furti contestati ai capi 2) e 3), unitamente all’assenza di plausibili giustificazioni in
e
ordine al loro possesso, fossero elementi idonei a ritenere la provenienza delittuosa degli stessi.
Come già affermato da questa Corte, con indirizzo condiviso dal Collegio /in tema di ricettazione l’accertamento del reato non richiede l’individuazione dell’esatta tipologia del delitto presupposto, né la precisa indicazione delle persone offese, essendo sufficiente che venga raggiunta la prova logica, desunta dalla natura e dalle caratteristiche del bene, della sua provenienza illecita (Cass. sez. 2, n. 20188 del 04/02/2015, COGNOME e altro, rv. 263521; sez. 1, n. 29486 del 26/06/2013, COGNOME, rv. 256108; sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, COGNOME, rv. 251028; sez. 2, n. 10101 del 15/01/2009, COGNOME, rv. 243305), prova logica che nel caso di specie è stata correttamente individuata e valorizzata.
Le censure dedotte in ricorso si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizio della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
E’ invece fondato il GLYPH primo motivo della difesa COGNOME con il quale si censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha escluso, con riferimento al capo 4), la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen..
La Corte bolognese ha escluso il riconoscimento dell’invocata attenuante «in quanto i beni sottratti sono numerosi e di ingente valore, sia complessivamente intesi che nel loro apprezzamento individuale (si pensi al computer portatile Apple Mac Book, alla macchina fotografica Sony con obiettivo intercambiabile, la macchina fotografica Olympus con tutti gli accessori)».
Coglie allora nel segno la doglianza difensiva che lamenta come la Corte abbia escluso il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cpd.pen. facendo esplicito riferimento all’ingente valore dei beni che tuttavia erano oggetto non già del delitto di ricettazione, ma dei furti contestati ai capi 2) e 3).
La valutazione complessiva del fatto, operata dalla Corte d’appello in sede di rinvio, è argomento certamente idoneo ad escludere la ricorrenza dell’ipotesi attenuata di cui all’alt, 648 cpv. cod. pen. – peraltro neppure invocata dalle difesementre, per escludere l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la Corte avrebbe dovuto analizzare solo ed esclusivamente il reato di ricettazione e valutare il valore dei soli beni ricettati (un telecomando Besenzoni, n. 3 joystick per Nintendo Wii, un lettore DVD marca Philips, un Dvd per Nintendo Wii, un carica batterie Ctek).
L’evidenziata carenza motivazionale integra motivo di annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. con
riferimento al delitto di ricettazione di cui al capo 4), con rinvio per nuovo giudizio sul punto, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d) , cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Le ulteriori censure di cui ai motivi terzo e quarto della difesa COGNOME risultano assorbite.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al delitto di cui al capo 4, per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione e ridetermina la pena in anni 1 mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed euro 333,00 di multa. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 c.p. relativamente al delitto di ricettazione di cui al capo 4, con rinvio per nuovo giudizio sul punto e sulla determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta nel resto il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
Così deciso il 18 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente