Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3038 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3038 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a Tursi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della Corte d’appello di Potenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La sentenza impugnata ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Matera in data 06/09/2022 con la quale il ricorrente veniva dichiarato colpevole dei reati di peculato (capi B; D; E; G; I; N; P; R; T; V; X;) e condannato alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione, oltre alla dichiarazione di interdizion perpetua dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
È stato ritenuto che NOME, comandante della polizia locale di Tursi, avrebbe ricevuto pagamenti di multe da vari cittadini multati, registrando i medesimi versamenti nel sistema Betapol, e omettendo di versare il denaro incassato nelle casse del comune appropriandosi delle somme ricevute; con condotte (11) realizzate nel periodo compreso tra il 20/12/2016 e il 22/6/2017
Il ricorrente ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Potenza, avvalendosi dei difensori AVV_NOTAIO e avv.
NOME COGNOME, deducendo due motivi di ricorso e chiedendo l’annullamento dell’impugnata sentenza con eventuale rinvio per un nuovo esame nel merito.
2.1 Con il primo motivo si deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione, nonché la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’articolo 323 bis cod. pen.; l’inosservanza ed erronea applicazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art 317 bis cod. pen.: la Corte di appello di Potenza al fine di escludere la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall’articolo 223 bis cod pen ha fatto esclusivo riferimento al danno invece che a tutti i parametri dell’art 133 cod. pen., omettendo quindi di considerare una serie di indici relativi all’intensità del dolo e a valutare la vicenda nel suo complesso; di conseguenza deve essere anche riformato il punto delle sanzioni accessorie, da perpetue a temporanee.
2.2 Con secondo motivo si deduce l’inosservanza ed erronea applicazione e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art 62, comma 1, n. 4 cod. pen., per avere la Corte di appello negato la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. fondando il proprio convincimento sull’analisi di uno solo dei fatti reato uniti dal vincolo della continuazione e omettendo la motivazione con riferimento alle altre presunte condotte delittuose; anche in relazione a tale attenuante la valutazione della speciale tenuità va effettuata non in relazione all’importo complessivo delle somme contestate, ma con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Si premette che con il ricorso non si contesta la penale responsabilità pronunciata in merito ai reati ascritti al ricorrente, dal momento che i motivi proposti risultano relativi al diniego in sentenza della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 323 bis c.p. ovvero della circostanza attenuante comune prevista dall’art. 62, comma 1, n. 4) cod.pen., per la speciale tenuità del danno arrecato.
2.11 primo motivo di ricorso è infondato, poiché basata su una rilettura nel merito della motivazione della Corte territoriale, di cui non si dimostra la manifesta illogicità né profili di erronea applicazione dell’art. 323 bis cod.pen: la sentenza ha infatti sottolineato la reiterazione delle condotte criminose in un breve lasso temporale (circa sei mesi) ed ha ribadito la gravità dei fatti anche alla luce del ruolo apicale ricoperto dal ricorrente, che rappresentava e dirigeva un corpo di polizia preposto alla tutela della legalità, in posizione di prossimità con l cittadinanza, nell’ambito dell’amministrazione comunale di Tursi.
Deve ritenersi correttamente interpretato il disposto dell’art. 323 bis c.p., ritenendo che non possa ravvisarsi nella vicenda in esame un’ipotesi di peculato
di speciale tenuità in presenza di appropriazione multipla e continuata; vedi a tale proposito Sez. 6, Sentenza n. 30821 del 18/04/2013 Ud. Rv. 256291 – 01 : in tema di reati contro la P.A., è legittimo da parte del giudice, nel concedere l’attenuante speciale prevista dall’art. 323 bis cod. proc. pen., valutare, nell’ipotes di reato continuato, la vicenda nel suo complesso e non solo con riferimento all’entità della violazione più grave, autonomamente considerata. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto legittimo il diniego dell’attenuante in un caso di appropriazione multipla e continuata, da parte del comandante dei vigili urbani, dei proventi delle infrazioni stradali).
A fronte di queste espresse valutazioni, il ricorso non offre consistenti argomentazioni contrarie, limitandosi a citare soltanto “l’assenza di particolari malizie” nella commissione dei reati, circostanza già valutata in primo grado e posta a base della concessione delle attenuanti generiche, mentre l’affermazione, secondo la quale non sarebbero stati accertati i versamenti dei contravventori, è del tutto generica e non dà atto della mancata contestazione delle appropriazioni da parte dell’imputato nel processo di primo grado.
Appare quindi corretta la decisione della Corte di appello di non ravvisare l’attenuante di cui all’art. 323-bis cod. pen. in ragione della valutazione complessiva della vicenda, e quindi del carattere sistematico delle appropriazioni e della conseguente gravità del pregiudizio arrecato al buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Relativamente al secondo motivo si osserva quanto segue.
Vero è che, per giurisprudenza consolidata ( vedi Sez. 6 – , Sentenza n. 1313 del 05/07/2018 Ud. Rv. 274939 – 01, ma anche Sez. 6, Sentenza n. 30148 del 03/05/2023 Ud. Rv. 285047 – 01), in tema di reati contro la pubblica amministrazione, ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il solo aspetto del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato e non la gravità della vicenda nel suo complesso che, invece, come visto, rileva ai fini della applicazione della circostanza di cui all’art. 323-bis cod. pen., in quanto ‘l’assimilazione dei criteri valutazione richiesti per l’applicazione dell’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis cod. pen. a quelli richiesti per l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 cod. pen. renderebbe priva di significato la previsione dell’attenuante speciale, portandola a coincidere con la prima’.
L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità va quindi tenuta distinta dall’attenuante del lucro di speciale tenuità prevista dall’art. 62, n.4, cod. pen. atteso che la prima riguarda solo i delitti che offendono esclusivamente o in via cumulativa il patrimonio, mentre la seconda riguarda tutti i delitti, indipendentemente dal bene giuridico oggetto di tutela, che siano stati commessi
per motivi di lucro, come ribadito dalle Sez. U, n. 24990 del 30/1/2020, COGNOME, Rv. 279499; la ricorrenza o meno dell’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4 cod. pen. allorché si tratti di “delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio”, nella cui categoria rientra certamente anche il delitto di peculato, quale reato plurioffensivo che offende anche il patrimonio, è connessa al solo rilievo del pregiudizio economico cagionato alla persona offesa e non richiede altre condizioni; la giurisprudenza maggioritaria delimita l’ambito di applicazione dell’attenuante comune in parola ai soli casi in cui il pregiudizio economico arrecato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2 n. 5049 del 22/12/2020, COGNOME Giorgio, Rv. 280615), senza che assumano rilievo altri parametri non considerati dalla norma.
La Corte di appello di Potenza, motivando sul punto, ha ritenuto che ‘l’importo sottratto alle casse comunali già solo in occasione del primo episodio risulta pari a euro 184,00 che costituisce una somma non irrisoria inidonea a integrare gli estremi dell’attenuante prevista dall’art 62 n. 4 cod. pen. che per il chiaro tenore letterale presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo ovvero di valore economico pressoché irrisorio’.
La necessaria limitazione dell’applicabilità della predetta attenuante ai soli casi di irrisorio valore economico del pregiudizio arrecato alla vittima, giustifica la sua esclusione nel caso di specie per l’oggettiva considerazione dell’entità patrimoniale del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato, indipendentemente dalla gravità della vicenda nel suo complesso; infatti per ogni singola appropriazione illecita l’importo è stato pari o superiore a 184 euro e il danno effettivo per la pubblica amministrazione è stato in alcune ipotesi anche maggiore poiché le condotte distrattive del NOME, aggirando il regolare sistema di riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, causavano come conseguenza il mancato introito dei maggiori importi dovuti per i ritardi nei versamenti entro il termine di legge di 60 giorni (per un minimo di 355 euro per ogni ipotesi di omessa applicazione della sanzione maggiorata).
La valutazione della Corte d’appello appare dunque corretta e non viziata da palese illogicità, in quanto la necessaria limitazione dell’applicabilità della predetta attenuante ai soli casi di irrisorio valore economico del pregiudizio arrecato alla vittima giustifica la sua esclusione, nel caso di specie, per la sola obiettiva considerazione dell’entità patrimoniale del danno patrimoniale cagionato dal singolo fatto reato, indipendentemente dalla gravità della vicenda nel suo complesso.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato ed il ricorrente condannato alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 11/12/2025