Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6011 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6011 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Napoli DATA_NASCITA
Avverso la sentenza resa il 7 novembre 2022 dalla Corte di appello di Venezia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente all’applicabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.pen.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza resa il 19 ottobre 2021 dal Tribunale di Verona, che aveva dichiarato la responsabilità di NOME COGNOME in ordine ai delitti di detenzione per la vendita e ricettazione di fascette e canottiere recanti il marchio contraffatto, commessi in Verona il 14 luglio 2017.
2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo:
violazione dell’art. 69 cod.pen. in ordine al giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto e vizio di motivazione sul rigetto della richiesta di riconoscimento dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen., poiché il giudice di secondo grado, rispondendo alla specifica censura con cui la difesa lamentava il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità, ha affermato che il reato di ricettazione era già stato contestato nella sua fattispecie attenuata prevista dal capoverso dell’art.
648 cod.pen. ( oggi quarto comma ), sicché non può ritenersi consentita l’applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in quanto l’esiguo valore dei beni contestati risultava “verosimilmente” già considerato.
Detta motivazione risulta illogica poiché l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione è una circostanza attenuante che rientra nel giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod.pen. e non è incompatibile con il riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il collegio di secondo grado avrebbe dovuto motivare circa la mancata sussistenza delle condizioni di applicabilità di detta attenuante non potendosi ritenere che l’applicazione del capoverso dell’articolo 648 cod.pen. precluda automaticamente tale possibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
Occorre premettere che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotes attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali. (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 – 01)
E’ stato infatti precisato che il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità de fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, va verificata la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitt quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente. (Sez. 2 – , Sentenza n. 29346 del 10/06/2022 Ud. (dep. 22/07/2022 ) Rv. 283340 – 01)
Inoltre non va trascurato che la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto di ricettazione nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Cc. (dep. 12/05/2016 ) Rv. 266673 – 01)
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il tribunale ha riconosciuto l’attenuante speciale del fatto di particolare tenuità e le attenuanti generiche, ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate, tra cui la recidiva reiterata infraquinquennale, riconosciuta in quanto l’imputato è stato condannato in plurime occasioni per ricettazione e violazione dell’articolo 474 cod.pen.
L’attenuante della particolare tenuità del fatto è stata giustificata esclusivamente in ragione dell’esiguo valore dei beni ricettati; correttamente la Corte ha, pertanto, escluso il riconoscimento dell’ulteriore attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, in
quanto la stessa risulterebbe fondata sul medesimo elemento di fatto, l’esiguità del valore dei beni ricettati, già preso in considerazione per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
In sostanza la Corte non ha affermato la incompatibilità astratta tra le due attenuanti, ma ha riconosciuto che nel caso specifico il valore contenuto del danno patrimoniale era già stato considerato e valorizzato ai fini del riconoscimento dell’attenuante del fatto di particolare tenuità.
Va inoltre osservato che nel caso in esame, pur affermando che le attenuanti riconosciute si pongono in giudizio di equivalenza con la recidiva reiterata specifica, il Tribunale ha di fatto riconosciuto la loro prevalenza, poiché ha determinato la pena base nel minimo edittale previsto per la fattispecie attenuata.
Ne consegue che la censura proposta con il ricorso è priva di interesse, poiché comunque il ricorrente non potrebbe ottenere un giudizio più favorevole di quello obiettivamente già conseguito, in forza di un’erronea applicazione del giudizio ex art. 69 cod.pen..
2.L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposta impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 13 dicembre 2023