Attenuante speciale tenuità: Quando non si applica nel reato di ricettazione
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini applicativi di una specifica circostanza del diritto penale: l’attenuante speciale tenuità del danno, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. La decisione offre un importante chiarimento, specialmente in relazione al reato di ricettazione, stabilendo un principio volto a evitare un’ingiustificata duplicazione di valutazioni favorevoli all’imputato basate sul medesimo presupposto.
Il caso in esame: il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per il reato di ricettazione. Il principale motivo di doglianza riguardava la mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, della circostanza attenuante comune della speciale tenuità del danno. L’imputato sosteneva che il valore esiguo del bene ricettato avrebbe dovuto giustificare una riduzione della pena.
L’applicazione dell’attenuante speciale tenuità e i suoi limiti
Il cuore della questione giuridica risiede nella compatibilità tra due diverse norme favorevoli: l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione (art. 648, secondo comma, c.p.), che si configura quando il fatto è di particolare tenuità, e l’attenuante comune del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.). La Corte di Cassazione, pur riconoscendo che le due previsioni sono in linea di principio compatibili, ha posto un paletto fondamentale alla loro applicazione congiunta.
Il divieto di duplicazione delle circostanze favorevoli
Il principio cardine enunciato dalla Suprema Corte è che non si può beneficiare due volte dello stesso elemento. Se il valore della cosa ricettata è l’unico fattore preso in considerazione per qualificare il reato come ipotesi attenuata di ricettazione, quello stesso valore non può essere utilizzato una seconda volta per concedere anche l’attenuante comune della speciale tenuità del danno. Agire diversamente significherebbe violare il principio del ne bis in idem sostanziale, ovvero il divieto di valutare due volte la stessa circostanza a vantaggio dell’imputato.
La decisione della Suprema Corte: l’inammissibilità del ricorso
Sulla base di queste premesse, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice ordine di ragioni, uno di natura processuale e uno di natura sostanziale.
Le motivazioni
Dal punto di vista processuale, i giudici hanno rilevato che i motivi del ricorso erano una mera e “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e correttamente respinti dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. Nel caso di specie, i motivi sono stati giudicati “soltanto apparenti” e non specifici, quindi inidonei a innescare un reale vaglio di legittimità.
Dal punto di vista sostanziale, la Corte ha ribadito il principio di diritto sopra esposto, citando un proprio precedente (Sentenza n. 43394 del 2003). L’attenuante speciale tenuità del danno, sebbene compatibile con la ricettazione lieve, non può essere riconosciuta se l’unico elemento a suo sostegno (il modico valore del bene) è già stato assorbito nella valutazione che ha portato a qualificare il fatto come ipotesi attenuata ai sensi dell’art. 648, secondo comma, c.p. Questa logica impedisce una “duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro”.
Le conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante guida per gli operatori del diritto. Essa sottolinea, da un lato, la necessità di formulare ricorsi per cassazione con motivi specifici, che si confrontino criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, pena l’inammissibilità. Dall’altro lato, consolida un principio di coerenza e razionalità del sistema sanzionatorio, impedendo che un singolo elemento fattuale – come il valore esiguo di un bene – possa generare un doppio effetto premiale per l’imputato, alterando l’equilibrio voluto dal legislatore. La difesa deve quindi attentamente ponderare quali circostanze invocare e su quali elementi fondarle, per evitare di incorrere in preclusioni processuali o in eccezioni di merito basate sul divieto di duplicazione delle valutazioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice ripetizione di quelli già dedotti e respinti in appello. Mancava una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, rendendo i motivi solo apparenti e non idonei a un esame di legittimità.
È possibile applicare l’attenuante della speciale tenuità del danno al reato di ricettazione?
Sì, in linea di principio l’attenuante della speciale tenuità del danno è compatibile con l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, prevista dall’art. 648, comma secondo, del codice penale.
In quale caso l’attenuante della speciale tenuità del danno non può essere concessa per la ricettazione?
Non può essere concessa quando il valore della cosa ricettata è l’unico e medesimo elemento di valutazione già utilizzato per riconoscere l’ipotesi attenuata del reato di ricettazione. Ciò serve a evitare una duplicazione di circostanze favorevoli basate sullo stesso parametro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5959 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 10/05/1975
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 62, comma 1 n.4 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
peraltro, in tema di ricettazione, pur essendo compatibile il riconoscimento dell’ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall’art. 648 comma secondo cod. pen., con la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno, di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., deve essere esclusa la riconoscibilità dell’attenuante comune nel caso in cui il valore della cosa ricettata assurga ad unico elemento di valutazione per il riconoscimento dell’ipotesi attenuata, onde evitare la duplicazione di circostanze favorevoli basate sulla considerazione del medesimo parametro (Sez. 2, Sentenza n. 43394 del 17/10/2003, Rv. 227135);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025
Il Pre ‘dente