Circostanza Attenuante Speciale Tenuità: Non Basta il Modesto Guadagno
L’applicazione della circostanza attenuante speciale tenuità, prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale, richiede una valutazione complessiva della condotta e non può basarsi unicamente sull’esiguo guadagno derivante da un singolo episodio di spaccio. Con l’ordinanza n. 43001/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato e confermando la decisione della Corte d’Appello che aveva negato il beneficio.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla sentenza della Corte d’Appello di Catania, che aveva confermato la condanna di un soggetto per un reato legato agli stupefacenti. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. A suo avviso, il guadagno irrisorio (10 euro) derivante da una singola cessione avrebbe dovuto giustificare una riduzione di pena. La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato tale prospettazione, ritenendo il ricorso inammissibile per ragioni sia procedurali sia di merito.
Il Motivo del Ricorso e la valutazione della circostanza attenuante speciale tenuità
Il ricorrente basava la sua difesa su un unico motivo: la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della Corte d’Appello nel negare l’applicazione dell’art. 62 n. 4 c.p. Questa norma prevede una diminuzione della pena quando l’agente ha agito per conseguire un lucro di speciale tenuità, o ha cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Secondo la difesa, il fatto di aver guadagnato solo 10 euro da una cessione integrava pienamente i requisiti per il riconoscimento di tale attenuante.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali: uno di carattere processuale e uno di merito, che chiarisce i criteri di applicazione dell’attenuante in questione.
L’Inammissibilità per Aspecificità del Ricorso
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato inammissibile per ‘aspecificità’. I giudici hanno rilevato che il ricorrente si era limitato a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina invocata, senza confrontarsi in modo critico e puntuale con le specifiche ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve attaccare direttamente la logica della decisione impugnata, non limitarsi a riproporre genericamente una tesi difensiva.
La Valutazione Complessiva della Condotta
Nel merito, la Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un importante principio, già sancito dalle Sezioni Unite (sentenza Dabo, n. 24990/2020). Sebbene la circostanza attenuante speciale tenuità sia compatibile con il reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), il suo riconoscimento non è automatico. Il giudice di merito deve effettuare una verifica puntuale ed esaustiva, che tenga conto di due fattori:
1. L’entità del lucro: sia quello effettivamente conseguito sia quello perseguito.
2. La gravità dell’evento: il danno o il pericolo causato dalla condotta.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’attenuante in modo non manifestamente illogico. I giudici non si erano fermati al guadagno di 10 euro, ma avevano considerato un elemento cruciale: l’imputato era stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente, evidentemente destinata a ulteriori cessioni. Questo dato ha permesso di delineare un quadro complessivo di maggiore gravità, che andava oltre il singolo episodio e giustificava il diniego del beneficio.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma che, per ottenere la circostanza attenuante speciale tenuità, non è sufficiente dimostrare un guadagno minimo da un singolo atto illecito. Il giudice è tenuto a valutare l’intera condotta dell’agente e il contesto in cui si inserisce. La disponibilità di ulteriore sostanza stupefacente per la vendita a terzi è un fattore che, legittimamente, può essere considerato indicativo di una pericolosità e di un’offensività complessiva non ‘tenui’, precludendo così l’accesso alla riduzione di pena. La decisione rafforza quindi l’idea di una valutazione olistica e non frammentaria dei fatti da parte del giudice di merito.
La circostanza attenuante per lucro di speciale tenuità si applica automaticamente in caso di guadagni minimi dallo spaccio?
No, la sua applicazione non è automatica. Come chiarito dalla Corte, è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito, che deve fornire una giustificazione puntuale ed esaustiva considerando sia l’entità del lucro sia la gravità complessiva della condotta.
Perché il ricorso in esame è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ‘aspecificità’. L’imputato ha formulato censure generiche e astratte, senza confrontarsi in modo specifico con le motivazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello, un requisito fondamentale per l’ammissibilità del ricorso in Cassazione.
Il possesso di altra droga può impedire il riconoscimento dell’attenuante per un singolo episodio di spaccio dal guadagno esiguo?
Sì. La Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione dei giudici di merito, i quali hanno considerato il possesso di ulteriore sostanza stupefacente destinata alla vendita come un elemento che, valutato unitamente al singolo episodio, dimostrava una gravità complessiva della condotta non compatibile con la ‘speciale tenuità’ richiesta dall’attenuante.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43001 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43001 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce il vizio di mancanza o di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell’art. 62 n. 4 cod. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile, per aspecificità, in quanto il ricorrente, limitandosi a svolgere considerazioni astratte sulla disciplina, invocata, non si è minimamente confrontato con la motivazione della Corte di appello sul punto;
Ritenuto, inoltre, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’a 62, n. 4, cod. pen. è compatibile con la fattispecie di lieve entità, previs dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499 – 02) e che riconoscimento di tale attenuante nel caso concreto resta, tuttavia, affidato ad una puntuale ed esaustiva verifica, della quale il giudice di merito deve offrire adeguata giustificazione, che dia consistenza sia all’entità del lucro perseguito effettivamente conseguito dall’agente, che alla gravità dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata;
Considerato che la Corte di appello nella sentenza impugnata ha in modo non manifestamente illogico escluso la predetta circostanza con riferimento alle connotazioni dell’evento, in quanto l’imputato, che ha tratto dalla singola cessione un lucro non certo irrisorio (10 euro), è stato rinvenuto dagli operanti nella disponibilità di altra sostanza stupefacente destinata alla cessione a terzi
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.