Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14277 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14277 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROPANI il 28/05/1961 COGNOME NOME nato a CATANZARO il 23/08/1990
avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
visto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME quanto a ritenuta
responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. sono riproduttivi di identiche adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la condotta
violenta attraverso cui era stata strappata dalle mani la pianta di marijuana rinvenuta sul balco e quanto profferito nell’occasione (“ora la piantina non c’è più”) davano conto de
consapevolezza di ostacolare l’attività di perquisizione legittimamente posta in essere da operanti (penultimo ed ultimo capoverso del primo foglio della motivazione);
che il primo motivo di ricorso di COGNOME NOME quanto a ritenuta responsabilità
rilevato in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con particolare rifer
alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta è riproduttivo di identica cens correttamente confutata dalla Corte di merito nella parte in cui ha ritenuto significati
predisposizione in dosi (quindici) della non lieve quantità (diciotto grammi) di sosta stupefacente ed il possesso di tre bilancini di precisione;
rilevato che il secondo motivo con cui si rivolgono critiche alla parte della decisione che h ritenuto di non concedere l’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. è, invero, genetica inammissibile alla luce della meramente enunciata questione in sede di gravame (in tal senso i motivi di appello che si muovono in maniera non coerente tra le invocate attenuanti generiche e le richieste attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen., erroneamente richie anche ex “comma quarto dell’art. 62 c.p.”, cfr. foglio quarto e settimo dei motivi di appello); il motivo si presenta anche generico nella parte in cui, a prescindere dalla risposta della Cort appello, si limita ad enunciare la giurisprudenza di questa Corte senza evidenziare sulla base d quali elementi si potesse, se del caso, desumere che la detenzione di quindici dosi di sostanz stupefacente potessero far conseguire un lucro di speciale tenuità;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/03/2025.