Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9601 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9601 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza Corte di Appello di Bari indicata in epigrafe con la quale è stata conferma responsabilità ritenuta dal GUP presso il Tribunale di Bari in ordine alla detenzi spaccio di KG 24 di eroina, integrante il reato di cui alt’ 73, comma 1, e 80 d.P. Corte aveva rideterminato la pena riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche.
L’esponente lamenta mancanza ed illogicità della motivazione in merito al di riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui al comma 7 dell’art 309/1990, nonché, con 11 secondo motivo, vizio di motivazione relativamente al tra sanzionatorio.
If ricorso è manifestamente infondato, in quanto, relativamente al primo m ricorrente ha riprodotto le stesse questioni già devolute in appello, e da puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata alcun modo sottopone ad autonoma e argomentata confutazione.
E’ ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte com essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ri medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valut non solo per fa sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la ma correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni d censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15)2/2013, Sammarc 255568; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15/ Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; sez. del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, COGNOME, Rv. 22
La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l’indirizzo della co giurisprudenza di questa Corte secondo cui non costituiscono presupposto idon riconoscimento dell’attenuante della collaborazione prevista dal comma settimo d d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ammissioni o comportamenti non conducenti all’interru circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati ai rafforzamento del quadr al raggiungimento anticipato di positivi risultati ad attività di indagini già in corso direzione (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 Ud. (dep. 04)06/2015) Rv. 263642 – 01 Sez. 4 ,n. 42463 del 14/06/2018 Ud. (dep. 27/09/2018) Rv. 274347 – 01.). Nel cas esame, la Corte considera che il ricorrente aveva fornito indicazioni riguardant delittuose da lui commesse e contestategli, senza però fornire utili contributi ai fin
incidenza sui traffici in corso di svolgimento, non realizzando perciò la finalità sottesa alla norma, che è quella di evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
Le argomentazioni sopra riportate sono totalmente immuni da vizi logici e, come detto, perfettamente in linea con i principi giurisprudenziali in materia.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va rammentato inoltre che l’esercizio discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura pensiero del giudicante circa radeguamento della pena concreta alla gravità effetti ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale – pu trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante- non è tenuto ad una analitica di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rile decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in ca confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Ma essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragioname soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quel (Sez. 2, n. 36104 dei 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 – 01). Nei caso di specie, la pena è certamente contenuta al di sotto del medio edi
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del pro consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024
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