Attenuante Speciale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso riguardante il mancato riconoscimento di un’attenuante speciale, confermando la decisione dei giudici di merito. Questa ordinanza offre uno spunto importante per comprendere i limiti del ricorso in Cassazione e i criteri di valutazione delle circostanze attenuanti nel diritto penale. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
I Fatti del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale. Questa specifica circostanza permette una diminuzione della pena quando il danno patrimoniale causato è di speciale tenuità, oppure quando l’imputato ha agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Evidentemente, la difesa riteneva che nel caso specifico sussistessero i presupposti per la sua applicazione, ma sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello erano stati di avviso contrario.
La Decisione della Corte e l’Attenuante speciale
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ovvero non stabilisce se l’attenuante dovesse essere concessa o meno. Piuttosto, la Corte si concentra sulla legittimità e sulla fondatezza del motivo di ricorso stesso, giungendo a una conclusione netta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha definito il motivo di ricorso come “manifestamente infondato”. Questa formula indica che le argomentazioni del ricorrente erano prive di qualsiasi plausibilità giuridica fin da un primo esame. I giudici di legittimità hanno sottolineato due punti cruciali:
1. Corretta Applicazione della Legge: I giudici dei gradi di merito (Tribunale e Corte d’Appello) avevano applicato correttamente la legge penale. La loro valutazione sulla non applicabilità dell’attenuante speciale era in linea con l’interpretazione consolidata fornita dalla stessa Corte di Cassazione in precedenti sentenze.
2. Insindacabilità delle Motivazioni di Merito: La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. I giudici di merito avevano ampiamente e chiaramente spiegato le ragioni del loro convincimento nelle pagine della sentenza impugnata. Tale motivazione, se logicamente coerente e non viziata da errori di diritto, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
In sostanza, il ricorrente non contestava un errore nell’applicazione della norma, ma tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legittimità (come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio logico manifesto nella motivazione) e non può essere utilizzato come un appello per rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti compiuto dai giudici di merito. Per ottenere il riconoscimento di un’attenuante speciale, è fondamentale che la difesa fornisca fin dai primi gradi di giudizio tutti gli elementi necessari a dimostrarne la sussistenza, poiché le possibilità di far valere tali argomentazioni si riducono drasticamente in sede di legittimità.
Per quale motivo è stato presentato ricorso alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato presentato per contestare il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4, del codice penale, da parte della Corte d’Appello.
Come ha deciso la Corte di Cassazione e perché?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Ha stabilito che i giudici di merito avevano applicato correttamente la legge penale in conformità con la giurisprudenza consolidata e che le loro motivazioni non erano sindacabili in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della decisione?
A causa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2292 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2292 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Sassari il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280615; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 265685) ed ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, le pagg. 8 e 9);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.