Attenuante Speciale Riciclaggio: Quando la Cassazione Conferma la Decisione di Merito
L’applicazione dell’attenuante speciale riciclaggio è un tema di notevole interesse nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità in questa materia, ribadendo la netta distinzione tra questioni di fatto e violazioni di legge. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: Un Ricorso per Riciclaggio
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’appello. La condanna riguardava il reato di riciclaggio di un’autovettura rubata. Il ricorrente lamentava, come unico motivo di doglianza, la violazione di legge per il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale riciclaggio prevista dall’articolo 648-bis, quarto comma, del codice penale.
Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero errato nel negare la diminuzione di pena, ma il ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte privo di concreta specificità e, soprattutto, manifestamente infondato.
L’Attenuante Speciale Riciclaggio e il Ruolo della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la Corte non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare i fatti, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione dell’attenuante si basava su una quaestio facti, ovvero una questione di fatto, relativa all’accertamento di una circostanza aggravante del reato presupposto (il furto dell’auto). Tale valutazione è di esclusiva competenza dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non può essere rivisitata in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha evidenziato come i giudici dei gradi precedenti avessero correttamente e logicamente motivato la loro decisione di non concedere l’attenuante. In particolare, avevano fatto riferimento alla circostanza dell’esposizione alla pubblica fede del veicolo rubato, un elemento fattuale che giustificava il rigetto della richiesta. La motivazione dei giudici di merito è stata quindi ritenuta congrua e immune da vizi logico-giuridici, richiamando anche precedenti giurisprudenziali conformi (Cass. Pen., Sez. 2, n. 46211/2023).
Poiché il ricorso tentava di ottenere una nuova valutazione di elementi di fatto, mascherandola da violazione di legge, è stato considerato manifestamente infondato. Di conseguenza, è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Limiti e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci a un ricorso per Cassazione: è cruciale distinguere tra una doglianza sulla valutazione dei fatti e una vera e propria censura sulla violazione o errata applicazione di una norma di diritto. La Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito se questa è sorretta da una motivazione logica e coerente. Pertanto, un ricorso che si limiti a contestare l’accertamento dei fatti, senza individuare un reale errore di diritto, è destinato all’inammissibilità. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare i motivi di ricorso in modo rigoroso, concentrandosi esclusivamente sulle questioni di legittimità.
Perché il ricorso per il riconoscimento dell’attenuante speciale riciclaggio è stato respinto?
Il ricorso è stato respinto perché basato su una ‘quaestio facti’, ovvero una contestazione sull’accertamento dei fatti, che non è riesaminabile dalla Corte di Cassazione nel suo giudizio di legittimità. I giudici di merito avevano già motivato adeguatamente il diniego.
Cosa significa che una questione è una ‘quaestio facti’?
Significa che riguarda la ricostruzione e la valutazione degli eventi concreti del caso (ad esempio, se un’auto rubata fosse esposta alla pubblica fede). Queste valutazioni sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado e non possono essere oggetto di un nuovo esame da parte della Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22850 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22850 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 14/07/1971
avverso la sentenza del 19/06/2024 della Corte d’appello di Catania
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante speciale del riciclaggio, oltre ad essere privo di concreta specificità, Ł anche manifestamente infondato;
che, invero, la violazione dell’art. 648bis , quarto comma, cod. pen. Ł basata su una quaestio facti inerente all’accertamento incidentale circa la sussistenza dell’aggravante del delitto presupposto, non rivisitabile nel presente giudizio di legittimità;
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, COGNOME, Rv. 285438 – 01), le ragioni del mancato riconoscimento dell’attenuante (si veda, in particolare, pag. 3 sull’esposizione alla pubblica fede dell’autovettura rubata, oggetto del riciclaggio sub iudice );
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 06/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME