Attenuante Speciale Ricettazione: Quando la Restituzione non Basta
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri per l’applicazione dell’attenuante speciale ricettazione. Il caso, riguardante il titolare di una ditta di autotrasporti, offre spunti fondamentali per comprendere i limiti di questa circostanza, specialmente in relazione al valore del bene e alle condotte tenute dopo la commissione del reato, come la restituzione della merce.
Il Caso: Ricorso di un Autotrasportatore
La vicenda trae origine dalla condanna, confermata in appello, del titolare di una ditta individuale di autotrasporti per il reato di ricettazione. L’imputato aveva proposto ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali:
1. Errata valutazione della responsabilità: Contestava la motivazione della Corte d’Appello, proponendo una lettura alternativa dei fatti.
2. Mancato riconoscimento dell’attenuante speciale: Lamentava la mancata applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 648, comma 4, del codice penale.
3. Eccessività della pena: Criticava il trattamento sanzionatorio ricevuto.
L’imprenditore sosteneva che la sua condotta non fosse così grave da meritare la pena inflitta e che la Corte territoriale non avesse adeguatamente considerato alcuni elementi a suo favore.
L’Attenuante Speciale Ricettazione e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutte le censure mosse dalla difesa. La decisione si fonda su principi giuridici consolidati, ribadendo i confini entro cui un ricorso può essere accolto e chiarendo, ancora una volta, i presupposti per l’applicazione dell’attenuante speciale ricettazione.
Il Valore del Bene Come Criterio Decisivo
Sul secondo motivo, il più rilevante, la Corte ha sottolineato che il presupposto per il riconoscimento dell’attenuante è la particolare tenuità del fatto, valutata in base al valore del bene ricettato. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che il valore del bene non fosse ‘particolarmente esiguo’, precludendo così l’applicazione della circostanza. Questo criterio oggettivo è il primo e fondamentale parametro che il giudice deve considerare.
La Restituzione: un “Postfactum” Irrilevante
La difesa aveva probabilmente fatto leva sull’avvenuta restituzione del bene al legittimo proprietario. Tuttavia, la Cassazione ha ribadito un principio cardine: la restituzione è un postfactum, ovvero un’azione che avviene dopo che il reato si è già perfezionato e consumato. Il reato di ricettazione si consuma nel momento in cui si riceve il bene di provenienza illecita. Pertanto, un comportamento successivo, per quanto lodevole, non può incidere sulla valutazione della gravità del fatto già commesso ai fini della specifica attenuante.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente. In primo luogo, ha evidenziato come il primo motivo di ricorso si limitasse a riproporre le stesse questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il tentativo di offrire una ‘lettura alternativa’ della vicenda è stato considerato un’inammissibile incursione nel merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità, dove la Corte può valutare solo la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La riferibilità della condotta all’imputato era, secondo i giudici, inequivocabilmente provata da documenti come la fattura emessa e la quietanza di pagamento.
Per quanto riguarda l’attenuante, la motivazione è stata netta: la consolidata giurisprudenza richiede che il valore del bene sia particolarmente esiguo. Essendo stato accertato il contrario, non c’era spazio per la sua applicazione. La restituzione, come già detto, è un mero postfactum che non può ‘sanare’ retroattivamente la gravità del reato già consumato. Infine, anche la censura sulla pena è stata giudicata infondata, poiché la sanzione era stata determinata ai minimi, tenendo conto di un giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la recidiva contestata all’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi in materia di ricettazione. Primo, l’attenuante speciale ricettazione per particolare tenuità del fatto è legata indissolubilmente a un criterio oggettivo: il valore economico del bene, che deve essere minimo. Secondo, le condotte successive alla consumazione del reato, come la restituzione della refurtiva, non sono rilevanti per il riconoscimento di questa specifica attenuante, pur potendo essere valutate dal giudice per altri fini, come la concessione delle attenuanti generiche. Questa pronuncia ribadisce la necessità di una distinzione netta tra il momento consumativo del reato e le vicende successive, orientando gli operatori del diritto a concentrarsi sugli elementi costitutivi del fatto al momento della sua commissione.
È possibile ottenere l’attenuante speciale per la ricettazione di beni di valore non esiguo?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’attenuante speciale per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 648, comma 4, c.p., è preclusa se il valore del bene non è particolarmente esiguo, come correttamente ritenuto nel caso di specie.
La restituzione del bene rubato al proprietario dopo averlo ricevuto influisce sulla concessione dell’attenuante speciale per particolare tenuità del fatto?
No, la Corte ha ribadito che l’avvenuta restituzione del bene costituisce un mero postfactum, ovvero un fatto successivo alla consumazione del reato. Come tale, è insuscettibile di incidere sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, che si valuta al momento della ricezione del bene di provenienza furtiva.
In Cassazione è possibile proporre una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice di merito?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso che proponeva un’alternativa lettura della vicenda, in quanto si trattava di un’incursione nel merito, vietata nel giudizio di legittimità. La Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, reitera rilievi che la Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, trasfusi in una motivazione con la quale il ricorrente non si confronta in termini puntuali, proponendo un’alternativa lettura della vicenda sorretta da ampie incursioni nel merito;
che, infatti, i giudici d’appello hanno chiarito che la riferibilità della condott al prevenuto trova inequivoco fondamento nel rilascio da parte del medesimo (titolare di RAGIONE_SOCIALE) di fattura a fronte della vendita d bene, documento sottoscritto per quietanza dell’intervenuto pagamento del prezzo, ed hanno persuasivamente confutato le contrarie allegazioni difensive;
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale ex art. 648, comma 4, cod.pen., è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (tra molte, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340) secondo cui il valore non particolarmente esiguo del bene preclude la configurabilità della circostanza, come correttamente ritenuto nel caso di specie (pag. 1); deve, inoltre, ribadirsi che l’avvenuta restituzione del bene al proprietario costituisce un mero postfactum, insuscettibile di incidere sulla valutazione in ordine alla particolare tenuità del fatto di reato, già integralmente consumato con la ricezione del bene di provenienza furtiva;
ritenuto che l’ultima censura in punto di trattamento sanzionatorio è eccentrica nei contenuti e, comunque, manifestamente infondata avendo la sentenza impugnata argomentato la congruità della sanzione, già determinata ai minimi previo giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata e ritenuta recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente