Confessione Incompleta: Niente Sconto di Pena per l’Attenuante Speciale
Nel diritto penale, la confessione può rappresentare un passo decisivo non solo per l’accertamento della verità, ma anche per ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, non tutte le confessioni sono uguali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i requisiti necessari affinché la collaborazione dell’imputato possa tradursi nel riconoscimento di una attenuante speciale, sottolineando come l’utilità concreta delle dichiarazioni sia un fattore imprescindibile.
I Fatti del Processo
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per il reato di furto pluriaggravato in concorso, avente ad oggetto due autoveicoli. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando un errore di diritto e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. Il punto centrale del ricorso era il mancato riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista dall’articolo 625 bis del codice penale.
Secondo la difesa, la confessione resa dall’imputato avrebbe dovuto garantirgli il beneficio di una riduzione di pena. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto tale richiesta, ritenendo le dichiarazioni dell’uomo non sufficientemente collaborative.
La Decisione della Corte e l’Attenuante Speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea dei giudici di merito. I motivi del ricorso sono stati giudicati manifestamente infondati, generici e privi di un reale confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata. In sostanza, l’appello non è riuscito a scalfire la logicità e la coerenza della decisione della Corte d’Appello.
La Suprema Corte ha ribadito che, per ottenere l’attenuante speciale, la confessione deve essere completa e genuinamente utile ai fini delle indagini. Nel caso di specie, le dichiarazioni dell’imputato sono state ritenute incomplete e inadeguate, soprattutto perché non hanno fornito elementi concreti per l’identificazione degli altri complici coinvolti nel furto.
Le Motivazioni: Perché la Confessione Non è Bastata per l’Attenuante Speciale?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dei requisiti dell’art. 625 bis c.p. La norma mira a premiare chi, dopo aver commesso un reato, collabora attivamente con la giustizia. Questo non si traduce in una semplice ammissione di responsabilità. La legge richiede un quid pluris: la collaborazione deve essere efficace.
La Corte ha specificato che le “propalazioni” (dichiarazioni) dell’imputato erano state parziali. Ammettere il proprio coinvolgimento senza però offrire alcun elemento utile a ricostruire l’intera dinamica criminale e, soprattutto, a individuare gli altri correi, svuota di significato la finalità della norma. La confessione, per essere meritevole del beneficio, deve rappresentare un contributo reale e tangibile per l’autorità giudiziaria. Una confessione reticente o parziale non raggiunge questo scopo e, di conseguenza, non può giustificare una riduzione di pena.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito: confessare non è sempre sufficiente. Per accedere ai benefici premiali come l’attenuante speciale, è necessario che la collaborazione sia piena, leale e fruttuosa. La decisione della Cassazione rafforza un principio fondamentale: le norme che prevedono sconti di pena per i collaboratori non sono un mero automatismo, ma richiedono una valutazione rigorosa da parte del giudice circa l’effettiva utilità delle dichiarazioni rese. L’imputato che aspira a tale beneficio deve comprendere che la sua collaborazione deve essere finalizzata a disvelare l’intero quadro delittuoso, inclusa la responsabilità dei suoi complici. A seguito dell’inammissibilità, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e non criticavano in modo specifico le argomentazioni della sentenza impugnata, risultando privi di un’analisi censoria adeguata.
Una semplice confessione è sufficiente per ottenere l’attenuante speciale prevista dall’art. 625 bis del codice penale?
No. Secondo la Corte, non basta una semplice ammissione di colpa. La confessione deve essere completa e concretamente utile alle indagini, in particolare per l’individuazione dei complici. Una confessione incompleta o inadeguata a tale scopo non permette di ottenere il beneficio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42061 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42061 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe, la quale ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Salerno che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di furto in concorso pluriaggravato di due autoveicoli.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art.625 bis cod.pen.
.3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento della esclusione del riconoscimento della speciale attenuante di cui all’art.625 bis cod.pen., in ragione di una incompleta confessione e della inadeguatezza delle propalazioni del reo al fine della individuazione degli altri correi.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore