Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10331 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10331 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRIESTE nel procedimento a carico di:
MILANI NOME (C.U.I. CODICE_FISCALE) nato a BUSTO ARSIZIO il 05/08/1993
avverso la sentenza del 11/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria inviata in forma scritta dal Pubblico Ministero, in persona d Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trieste condannava, con rito abbreviato, NOME COGNOME per i reati sub a) e b), uniti in continuazione, di cui agli artt. 110 cod. pen., 12, comma 3, lett a) e d), d.lgs. n. 286 del 1998, contestati in concorso con NOME COGNOME, alla pena di un anno, dieci mesi, venti giorni di reclusione e 60.000,00 euro di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 12, comma 3-quinquies del citato decreto.
Secondo la incontestata ricostruzione dei fatti, desunta dalle dichiarazioni confessorie rese dagli imputati, da quelle rilasciate da uno dei cittadini extracomunitari trasportati e dalle annotazioni concernenti gli accertamenti effettuati sui dispositivi cellulari in sequestro, NOME COGNOME, incaricato da una tale “NOME“, aveva coinvolto la RAGIONE_SOCIALE per il trasporto di un elevato numero di clandestini provenienti dalla Slovenia.
La donna dichiarava di aver accettato l’incarico a causa di un impellente bisogno di denaro, precisando di aver effettuato nelle settimane precedenti altri due viaggi insieme con il LI.
Il giudice di merito riteneva l’imputata meritevole della concessione delle attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., nonché dell’attenuante speciale di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998.
La MILANI, come il LI, fruiva, infine, del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste – D.D.A., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla concessione dell’attenuante prevista dall’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286 del 1998.
Si stigmatizza la concessione dell’attenuante speciale per non avere la COGNOME contribuito in alcun modo alle indagini, essendosi essa limitata a riportare fatti già noti, e cioè ad accusare il correo NOME COGNOME il quale, tra l’altro, era stato arrestato e aveva già confessato.
Sul punto, il giudice di merito avrebbe omesso qualsiasi motivazione.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’avv. NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME ha fatto pervenire memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che il pubblico ministero che intenda impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato facendo valere il vizio di violazione di legge nella determinazione della pena, è tenuto ad esperire il ricorso diretto per cassazione, in quanto tale decisione può essere appellata solo nel caso in cui la stessa modifichi il titolo del reato (Sez. 3, n. 31616 del 31/05/2019, COGNOME, Rv. 276047 – 01; Sez. 6, n. 20140 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 263672 – 01).
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Trieste, afferendo alla determinazione della pena, conseguente al contestato riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deve, perciò, reputarsi ammissibile.
Il ricorso, oltre ad essere ammissibile, è, anche, fondato.
Va rammentato che, «in tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al fine del riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della collaborazione, prevista in favore di chi si adoperi per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, non è sufficiente ravvisare un qualsiasi atteggiamento di resipiscenza dell’imputato, la sua confessione di responsabilità o la descrizione di circostanze di secondaria importanza, ma neanche è necessario che egli fornisca da solo il contributo decisivo all’accertamento dei fatti, essendo necessario che offra una collaborazione reale e utile alle indagini per la ricostruzione dei fatti e per la punizione degli autori delitti, da valutare in funzione delle cognizioni che appartengono al singolo imputato» (per tutte, Sez. 1, n. 2203 del 14/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272058 – 01).
Nel caso in esame, il Giudice di Trieste, mentre ha convenientemente motivato, a pag. 6, in ordine alla concessione dell’attenuante speciale in favore del coimputato NOME COGNOME ha omesso totalmente di adempiere all’onere motivazionale con riguardo alla MILANI.
Né, a fronte di una motivazione graficamente assente sul punto, possono recepirsi, in termini di motivazione implicita, le stringate considerazioni svolte in sentenza a sostegno del riconoscimento, in favore della MILANI, delle circostanze attenuanti generiche, essendo queste ultime fondate sulla resipiscenza e sulla consapevolezza dell’illegalità dell’operato in capo all’imputata, elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità prima richiamata, non valgono a integrare il necessario contributo utile alle indagini quale presupposto della concessione dell’attenuante speciale di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Relativamente alla suddetta circostanza attenuante, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, con rinvio per nuovo giudizio riguardo
al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica (art. 623, lett. d), cod. proc. pen.), che provvederà a sanare le lacune motivazionali rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 12, comma 3 -quinquies, del decreto legislativo n. 286 del 1998, con rinvio per nuovo giudizio al riguardo al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trieste in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente