Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20281 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20281 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso próposto avverso la sentenza del 2 ottobre 2023, con quale la Corte di appello di Napoli confermava la decisione impugnata, con c NOME COGNOME era stato condannato alla pena di due anni di reclusione 4.000,00 euro di multa.
Ritenuto che i fatti di reato in contestazione, nella loro consi materiale, sono incontroversi, controvertendosi, nel caso di specie, del diniego dell’attenuante di cui all’art. 8 decreto-legge 13 maggio 1991, n convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
Ritenuto che la decisione adottata dalla Corte di appello di Napo rispettosa delle emergenze probatorie e conforme alla giurisprudenza legittimità consolidata, secondo cui gli elementi valutativi posti a fondam della concessione delle attenuanti generiche, pur concesse al ricorrente, de essere sottoposti a un giudizio autonomo rispetto a quello riguardant riconoscimento dell’attenuante a effetto speciale di cui all’art. 8 del decret n. 152 del 1991 (tra le altre, Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, COGNOMECOGNOME 245929 – 01).
Ritenuto che di questi principi la Corte di merito faceva buon govern osservando che la scelta di COGNOME di aprirsi alla collaborazione e i comportamento processuale non costituivano, sic et simpliciter, elementi idonei a giustificare il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 8 del decreto 152 del 1991, non risultando che, nel caso di specie, l’imputato si adoperato «per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ul conseguenze » (Sez. U, n. 1073 del 25/02/2010, COGNOME, cit.).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esser dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.