Attenuante Speciale: la Cassazione nega il doppio beneficio
La recente sentenza n. 25286/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti di applicazione dell’attenuante speciale nel contesto dei reati associativi legati al traffico di stupefacenti. Il principio cardine ribadito è che una stessa condotta collaborativa non può essere premiata due volte con distinti benefici di pena. Questa pronuncia si inserisce in un complesso iter giudiziario, fornendo indicazioni preziose per la difesa e per l’interpretazione delle norme premiali.
Il Caso in Esame: Un Percorso Giudiziario Complesso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che aveva negato a un imputato la concessione dell’attenuante prevista dall’art. 74, comma 7, del D.P.R. 309/90 (Testo Unico Stupefacenti). In un primo momento, la Corte di Cassazione aveva annullato tale decisione, specificando che i requisiti per l’applicazione di detta attenuante sono alternativi e non cumulativi.
Il caso era stato quindi rinviato alla Corte di Appello, la quale, in qualità di giudice del rinvio, aveva nuovamente negato il beneficio. Contro questa seconda decisione, la difesa dell’imputato ha proposto un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando una violazione dei limiti imposti al giudice del rinvio e una carenza di motivazione su altre richieste.
I Motivi del Ricorso e l’interpretazione dell’Attenuante Speciale
Il ricorrente basava il suo appello su due punti principali:
1. Violazione dei poteri del giudice del rinvio: Secondo la difesa, la Corte di Appello non avrebbe potuto procedere a una nuova valutazione dei fatti già accertati, essendo vincolata dalla precedente sentenza di annullamento.
2. Mancata motivazione: Si lamentava l’assenza di una motivazione riguardo alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva.
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambe le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. Sul primo punto, i giudici hanno chiarito la portata del precedente annullamento. La Cassazione aveva solo stabilito che, per ottenere l’attenuante speciale, è sufficiente che l’imputato si sia adoperato o per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive, essendo sufficiente una sola delle due condotte. La Corte di Appello, come giudice del rinvio, era quindi libera di valutare la sussistenza di almeno uno di questi requisiti.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio di logica e coerenza giuridica: il divieto di ‘doppio beneficio’. La Corte di Appello, con una motivazione ritenuta congrua e corretta, aveva osservato che le dichiarazioni rese dall’imputato erano già state considerate e valorizzate per il riconoscimento di un’altra importante attenuante (quella prevista per la dissociazione dalle associazioni mafiose, art. 416-bis.1 c.p.).
Pertanto, utilizzare le medesime dichiarazioni per concedere anche l’attenuante speciale ex art. 74 avrebbe significato premiare due volte la stessa condotta collaborativa. Questo, secondo la Cassazione, non è consentito. La valutazione del giudice del rinvio è stata quindi ritenuta legittima, in quanto non ha riesaminato i fatti in modo arbitrario, ma li ha correttamente inquadrati alla luce del principio che vieta la duplicazione dei benefici penali.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse, affermando che, anche in presenza di un vizio di motivazione, la richiesta non avrebbe comunque potuto trovare accoglimento per specifici limiti normativi.
Conclusioni
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale fondamentale: la collaborazione con la giustizia, pur essendo un elemento di grande valore per l’ordinamento, non può essere frammentata per ottenere molteplici sconti di pena. Ogni condotta collaborativa deve essere valutata nel suo complesso e può giustificare il riconoscimento di un solo beneficio premiale. La decisione chiarisce inoltre i confini del giudizio di rinvio, che, pur vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, mantiene la piena autonomia nella valutazione dei presupposti di fatto per l’applicazione della norma, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento come, appunto, il divieto di un ingiustificato doppio beneficio.
Una stessa condotta collaborativa può far ottenere più di un’attenuante?
No. Secondo questa sentenza della Corte di Cassazione, una singola condotta collaborativa, già valutata per riconoscere un’attenuante, non può essere utilizzata per ottenere un secondo e distinto beneficio di pena, al fine di evitare un ingiustificato “doppio beneficio”.
Qual era il limite del giudice a cui il caso è stato rinviato dalla Cassazione?
L’unico vincolo per il giudice del rinvio era quello di considerare i due requisiti per l’attenuante speciale come alternativi e non cumulativi. Per il resto, il giudice manteneva la piena libertà di esaminare se almeno uno dei due requisiti fosse effettivamente sussistente, basandosi sulle risultanze processuali.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso (ad esempio, perché manifestamente infondato), il ricorrente è condannato anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, il quale insiste per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH La sesta sezione di questa Corte, con sentenza del 22 febbraio 2022, annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente all’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90; la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, negava la concessione della suddetta attenuante.
1.1 Avverso quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione il difensore di COGNOME, lamentando la violazione dell’art. 627 comma 3 cod. proc. pen., visto che non era consentita una nuova valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato.
1.2 Il difensore eccepisce che nella sentenza impugnata era assolutamente mancante la motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen., non avendo la Corte di appello considerato che l’eccezione era stata ritenuta assorbita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 La Sesta sezione di questa Corte aveva precisato che rter il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 74 comma 7 D.P.R. n. 309/90 prevede due presupposti alternativi, e non cumulativi, per cui erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la richiesta di concessione dell’attenuante ritenendo che i due requisiti fossero cumulativamente richiesti; pertanto, unico vincolo imposto alla Corte di appello era di non considerare meritevole del beneficio il soggetto che si era adoperato sia per assicurare le prove del reato, sia per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti, essendo sufficiente anche solo una delle due condotte.
La Corte di appello rimaneva quindi libera di esaminare la sussistenza o meno di uno dei due requisiti, e ha ritenuto, con motivazione congrua e coerente con le risultanze processuali, che le dichiarazioni di COGNOME si riferissero al sodalizi z camorristico fossero state già valutate ai fini del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 comma 3 cod. pen., per cui non potevano portare awiriconoscimento di un doppio beneficio.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve rilevare come il ricorrente non avrebbe alcun interesse all’accoglimento dello stesso visto che, anche ritenendo la motivazione della Corte di appello carente sul punto, il motivo non potrebbe
comunque essere accolto alla luce del disposto dell’art. 63, quarto comma cod. pen..
Il ricorso è pertanto inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/05/2024