Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36091 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36091 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto
da:
NOME COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO – Udienza del 24 settembre 2025 – Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, bis e 625 n.2 cod. pen.:
Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso – che lamenta rispettivamente: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla manc concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 co. 1 n.6 cod. pen.; 2) violazio legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto contes nell’ipotesi tentata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclus della contestata recidiva – sono manifestamente infondati perché si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di me dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e NOME, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e NOME, Rv. 243838).
Nel caso di specie,
– quanto al primo motivo, la Corte di merito ha fornito una motivazione puntuale, coerente su piano logico e corretta sotto il profilo giuridico circa il diniego della circostanza attenuan all’art. 62 co. 1 n.6 cod. pen. (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), risposta coerente c la giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di circostanze, l’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, cod. pen. può essere riconosciuta, nel caso in cui la persona offesa non abbia accetta il risarcimento, solo qualora l’imputato abbia proceduto nelle forme dell’offerta reale di cu artt. 1209 e ss. cod. civ., depositando la somma e lasciandola a disposizione della persona offesa così da consentire a quest’ultima di valutarne l’idoneità a risarcire il danno e di decidere c necessaria ponderazione se accettarla o meno, ed al giudice di apprezzarne la congruità e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo. (Fattispecie relativa a somma offer mezzo di assegno circolare, rifiutato dalla persona offesa, nella quale la Corte ha escluso configurabilità dell’attenuante, poiché l’assegno non era stato depositato e lasciato a disposizi della vittima (Sez. 1, n. 16493 del 23/02/2024 Ud. (dep. 19/04/2024) Rv. 286309 – 01);
quanto al secondo motivo di ricorso (circa la qualificazione giuridica dei fatti nel paradi normativo del furto aggravato in abitazione nella forma consumata e non tentata), alle pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata si apprezza una motivazione completa e conforme all’esegesi di questa Corte sul punto, che ha evidenziato che, al momento dell’intervento della persona offesa, l’impossessamento si era già verificato;
quanto al terzo motivo di ricorso – circa l’applicazione della recidiva contestata (cfr. pag 4 della sentenza impugnata) – le argomentazioni della Corte di appello, ancorché sintetiche
vanno reputate idonee ad assolvere il dovere motivazionale che incombe sul Giudice di merito. A questo proposito, va ricordato che Sez. U Schettino in motivazione (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319) ha ribadito la possibilità che il riconoscimento della recidi sia fondato anche su una motivazione implicita, a condizione che risulti che sia stata compiut la specifica indagine sulla meritevolezza dell’aggravamento sanzionatorio (in ,termini, Sez. 6, 14937 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272803; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Duse ed NOME, Rv. 267130). Nel caso in esame, la Corte ha puntualmente evidenziato, senza incorrere in vizi logici o giuridici, l’impossibilità di disapplicare la recidiva contestata (cfr. pagg. 3-4 della impugnata).
Ritenuto che il quarto motivo di ricorso – che denunzia violazione di legge e vizio motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva – è manifestamente infondato stante il divieto di prevalenza ai sensi dell’art. 69, co 4, cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 settembre 2025
Il consigliere estensore
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Il Presid