Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42104 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42104 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata, visti i ricorsi proposti a mezzo dei risoetAivi difensori da NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito di plurimi episodi di furto in abitazione, del reato di ricettazione e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.
Rilevato che a motivi di ricorso i difensori hanno dedotto quanto segue.
NOME COGNOME: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen,
NOME COGNOME: manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen.
Ritenuto che l’impugnazione proposta da COGNOME è inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. non. attesa l’intervenuta, rituale, rinuncia al ricorso dell’imputato.
Ritenuto, quanto al ricorso di NOME COGNOME, che i motivo unico proposto Si appalesa manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello fornito adeguata giustificazione dei diniego dell’attenuante invocata, conforme ai principi stabiliti in sede di legittimità, rimarcando, con argomentare logico, come il risarcimento non potesse intendersi integrale e come io dichiarazione satisfattiva della persona offesa non sia vincolante per u Giudice (cfr. Se -z:. 2. n. 12607 dei 13/02/2015, Rv. 262771 – 01; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 02).
Ritenuto che alla declaratoria d’inammissibilità segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuaii nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, dei ricorrenti: Corte Cost. n,186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in curo cinquecento per COGNOME ed earo tremila per COGNOME
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pro.cessuall e della somma di euro cinquecento in favore della i:ossa delle ammende a carico di COGNOME COGNOME NOME e curo tremila in favore della cassa delle ammende a carico di COGNOME.
Così deciso il 17 ottobre 2024
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