Attenuante Risarcimento Danno: la Cassazione Chiarisce il Requisito dell’Integralità
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un tema di grande rilevanza pratica nel diritto penale: le condizioni per l’applicazione dell’attenuante risarcimento danno. La decisione sottolinea come, per beneficiare di questa circostanza, non sia sufficiente una riparazione parziale, ma sia necessario un risarcimento totale che includa anche il danno morale. Analizziamo nel dettaglio la pronuncia per comprenderne la portata.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di contestazione sollevato dalla difesa riguardava la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, del codice penale. Tale norma prevede una diminuzione di pena per chi, prima del giudizio, abbia integralmente risarcito il danno cagionato dal reato. L’imputato riteneva di aver diritto a tale beneficio, ma la sua richiesta era stata respinta nei precedenti gradi di giudizio.
L’Attenuante Risarcimento Danno e il Principio della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si basa su un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che rappresenta il cuore di questa pronuncia.
Cosa si Intende per Risarcimento “Integrale”?
Il punto cruciale della questione risiede nell’interpretazione dell’avverbio “integralmente” utilizzato dal legislatore. Secondo la Corte, specialmente nei reati contro la persona e il patrimonio, l’attenuante risarcimento danno è subordinata a una condizione ben precisa: la riparazione deve coprire la totalità del pregiudizio subito dalla vittima. Questo non si limita al solo danno patrimoniale (come spese mediche o il valore di beni sottratti), ma si estende necessariamente anche al danno non patrimoniale, ovvero il cosiddetto danno morale, inteso come la sofferenza psicologica ed emotiva derivante dal reato.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici della Cassazione hanno motivato la loro decisione evidenziando come la tesi del ricorrente fosse in palese contrasto con la “consolidata giurisprudenza”. Non è possibile, per la Corte, scindere le diverse componenti del danno. Il risarcimento, per essere considerato un valido presupposto per la concessione dell’attenuante, deve essere completo e satisfattivo per la persona offesa. Una riparazione solo parziale, che non tenga conto della sofferenza interiore della vittima, non è sufficiente a integrare i requisiti di legge. Di conseguenza, il motivo di ricorso è stato giudicato privo di qualsiasi fondamento giuridico, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame rafforza un importante monito per la difesa tecnica: la richiesta di applicazione dell’attenuante risarcimento danno deve essere supportata da una prova rigorosa dell’avvenuta riparazione integrale. È fondamentale che l’imputato, per poter sperare in una riduzione di pena su questa base, si attivi per ristorare la vittima di ogni pregiudizio, materiale e morale. La decisione non solo ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, a riprova della manifesta infondatezza delle sue pretese.
Per quale motivo è stato presentato il ricorso in Cassazione?
Il ricorso è stato proposto per contestare la mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno, prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, in quanto la richiesta si poneva in contrasto con la giurisprudenza consolidata, che richiede un risarcimento integrale del danno per l’applicazione dell’attenuante.
Cosa si intende per risarcimento integrale ai fini dell’applicazione di questa attenuante?
Per risarcimento integrale si intende la riparazione totale del danno, che deve comprendere non solo il pregiudizio patrimoniale ma anche quello morale, ossia la sofferenza patita dalla vittima a causa del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36788 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di carenza di motivazione per la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 nr. 6 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in quanto palesemente in contrasto con la consolidata giurisprudenza secondo la quale nei reati contro la persona e il patrimonio l’attenuante di cui all’art. 62 nr. 6 cod. pen. è subordinata all’integrale risarcimento del danno comprensivo di quello morale;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 10 ottobre 2025.