Attenuante per Riparazione del Danno: L’Offerta Deve Essere Concreta
Nel diritto penale, la volontà dell’imputato di rimediare alle conseguenze del proprio reato può giocare un ruolo cruciale nella determinazione della pena. L’attenuante riparazione danno, prevista dall’articolo 62 del codice penale, è uno degli strumenti più significativi in questo senso. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e richiede il rispetto di requisiti rigorosi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16745/2024) chiarisce un punto fondamentale: una semplice offerta di risarcimento non è sufficiente; la riparazione deve essere effettiva e incondizionata.
I Fatti di Causa
Il caso esaminato dalla Suprema Corte trae origine dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Quest’ultima aveva negato il riconoscimento dell’attenuante comune della riparazione del danno. L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, contestava la motivazione della corte territoriale, sostenendo di aver manifestato la volontà di risarcire la parte lesa. Il suo motivo di ricorso, tuttavia, è stato giudicato dalla Cassazione come una mera riproposizione di argomentazioni già presentate e respinte nel grado di appello, prive della specificità necessaria per un’analisi di legittimità.
La Decisione della Corte e l’Applicabilità dell’Attenuante Riparazione Danno
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, un aspetto procedurale: il ricorso è stato considerato ‘apparente’ perché si limitava a ripetere le stesse doglianze già esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica argomentata e specifica alla sentenza impugnata. In secondo luogo, e più importante dal punto di vista sostanziale, la Corte ha ribadito la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di attenuante riparazione danno.
I Requisiti per una Riparazione ‘Effettiva’
Il cuore della pronuncia risiede nella definizione dei requisiti necessari per l’applicazione dell’art. 62, n. 6, c.p. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che la riparazione del danno, per valere come attenuante, deve possedere tre caratteristiche imprescindibili:
1. Volontarietà: L’iniziativa deve partire spontaneamente dall’imputato.
2. Integralità: Il risarcimento deve coprire per intero il danno cagionato, sia patrimoniale che non.
3. Effettività: Questo è il punto cruciale. La riparazione deve essere ‘effettiva’, ovvero non può consistere in una mera promessa o in un’offerta generica. È necessario che la somma proposta a titolo risarcitorio sia offerta alla parte lesa in modo da consentirle di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha specificato che l’effettività si realizza attraverso modalità che rispettino le norme civilistiche sul versamento di denaro o con forme equivalenti. Tali modalità devono rivelare in modo inequivocabile la volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato. Citando un precedente (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022), i giudici hanno sottolineato che non basta ‘proporre’ un risarcimento; bisogna mettere la vittima nelle condizioni materiali di riceverlo senza ostacoli o condizioni. Nel caso di specie, l’azione dell’imputato non ha superato questa soglia, rimanendo allo stadio di una proposta non concretizzatasi in una disponibilità reale per la parte offesa.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e garantista nei confronti della persona offesa dal reato. Per gli operatori del diritto e per chi si trova ad affrontare un procedimento penale, il messaggio è chiaro: per poter beneficiare dell’attenuante riparazione danno, non è sufficiente manifestare buone intenzioni. È indispensabile compiere atti concreti e tangibili che traducano la volontà risarcitoria in una reale e immediata disponibilità economica per la vittima. Qualsiasi offerta che non soddisfi il requisito dell’effettività rischia di essere considerata irrilevante ai fini della riduzione di pena, rendendo vana la strategia difensiva basata su di essa.
È sufficiente offrire un risarcimento per ottenere l’attenuante della riparazione del danno?
No, secondo l’ordinanza non è sufficiente. L’offerta deve essere ‘effettiva’, ovvero deve mettere la parte lesa nella concreta e incondizionata disponibilità della somma di denaro o di altro bene risarcitorio.
Quali sono i requisiti per la configurabilità dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 c.p.?
La riparazione del danno deve essere volontaria, integrale ed effettiva. L’imputato deve dimostrare la volontà di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato attraverso un versamento concreto e incondizionato a favore della vittima.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile principalmente perché si limitava a ripetere gli stessi motivi già presentati e respinti in appello (cosiddetta ‘pedissequa reiterazione’), senza formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16745 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16745 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA,
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione cli quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
considerato che il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per la quale ai fini della configurabilit dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 cod. pen., è necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria e integrale, sia effettiva, dovendo la somma proposta a titolo risarcitorio essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla stessa di conseguirne la concreta e incondizionata disponibilità nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o con forme equipollenti che rivelino la volontà dell’imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato (Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022 Rv. 283628 – 01.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.MI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 20 febbraio 2024