Attenuante riparazione danno: perché restituire il maltolto non sempre basta
Nel diritto penale, la volontà di rimediare al male commesso può portare a una riduzione della pena. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti dell’attenuante riparazione danno, stabilendo un principio fondamentale: la semplice restituzione dei beni rubati non è sufficiente se non è accompagnata da un risarcimento completo del pregiudizio subito dalla vittima.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che aveva negato a due imputati il riconoscimento di due tipi di attenuanti: quelle generiche (art. 62 bis c.p.) e quella specifica per aver riparato il danno (art. 62 n. 6 c.p.). Gli imputati, non accettando la decisione, hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando una carenza di motivazione da parte dei giudici di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. La motivazione del ricorso è stata giudicata ‘aspecifica’, ovvero non sufficientemente dettagliata e pertinente per mettere in discussione la logicità e la correttezza della sentenza impugnata. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi dell’attenuante riparazione danno
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’attenuante riparazione danno. La Cassazione ha ribadito un principio di diritto consolidato: la riparazione, per essere considerata tale ai fini della riduzione di pena, deve essere integrale. Questo significa che non basta restituire la refurtiva. Se la vittima ha subito anche un danno morale o fisico a causa del reato, è necessario che l’imputato provveda a un ‘adeguato ristoro’ anche di questi pregiudizi. Nel caso di specie, la restituzione non era stata accompagnata da alcuna forma di risarcimento per il danno non patrimoniale, rendendo corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere l’attenuante.
Inoltre, per quanto riguarda le attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che la valutazione della ‘particolare gravità dei fatti’, operata dalla Corte d’Appello, fosse una motivazione valida e insindacabile in sede di legittimità, in quanto priva di vizi logici o contraddizioni.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito: la riparazione del danno nel processo penale è un concetto più ampio della semplice restituzione economica o materiale. Per poter beneficiare di uno sconto di pena, l’imputato deve dimostrare un reale e completo sforzo riparatorio, che tenga conto di tutte le conseguenze negative della sua condotta sulla persona offesa. La decisione rafforza la centralità della vittima nel processo penale, sottolineando come il suo pregiudizio, anche quello non immediatamente quantificabile, debba essere integralmente considerato ai fini della valutazione della condotta post-reato dell’imputato.
È sufficiente restituire la refurtiva per ottenere l’attenuante della riparazione del danno?
No, secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente. La restituzione dei beni sottratti deve essere accompagnata da un adeguato ristoro anche del danno morale e fisico subito dalla persona offesa. La riparazione deve essere integrale.
Perché la Corte ha ritenuto corretto il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello, i quali avevano negato le attenuanti generiche in base alla ‘particolare gravità dei fatti’. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione logica, non contraddittoria e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9108 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a PONTEDERA il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 62 bis e 62 n. 6 cod. pen., è aspecifico. I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la particolare gravità dei fatti (vedi pagg. 6 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste;
rilevato che la Corte di merito ha correttamente ritenuto non concedibile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. perì. (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), facendo corretto uso del principio di diritto secondo cui non è configurabile l’invocata attenuante qualora la restituzione della refurtiva non sia accompagnata da un adeguato ristoro del danno morale e fisico subito dalla persona offesa (vedi Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793-01; Sez. 7, Ord. n. 32540 del 13/07/2022, COGNOME, non massimata).
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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