Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39062 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39062 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione della circostanza ex art.62, comma primo, n.6, cod. pen., e conseguente eccessività della pena irrogata nei confronti dell’odierno ricorrente per il reato di rapina impropria e aggravata lui ascritto, non è consentito in sede di legittimità, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con congrue e logiche argomentazioni giuridiche (si veda pag. 3 della impugnata sentenza) dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, va comunque ribadito il principio secondo cui, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che, infine va osservato che il suddetto motivo di ricorso è anche manifestamente infondato, dato che la Corte territoriale, come emerge chiaramente dalla motivazione fornita in relazione alla specifica doglianza prospettata in appello, si è correttamente conformata ai principi affermati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano, ex plurimis Sez. 2, n. 29715 del 21/06/2022, Ndoj, Rv. 283684 01 Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 – 01), dovendosi tenere conto anche del fatto che, ai fini della valutazione della riparazione integrale del danno causato alla persona offesa, nel caso de quo, in considerazione del tipo di reato ascritto all’odierno ricorrente, quale quello di rapina, per l’applicazion dell’attenuante di cui si tratta, occorre considerare il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, la cui consistenza va apprezzata in termini oggettivi e nella globalità degli effetti, comprensivi anche di quelli no immediati, dovendosi valutare anche i pregiudizi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura pluri-offensiva del suddetto reato, che lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l’integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto; “1-1-4 /> <-1/1 " (-Q34- Ar -eA/tuku. -il rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere Estensore