Attenuante Ricettazione: Quando la Capacità a Delinquere Conta Più del Valore del Bene
L’applicazione dell’attenuante ricettazione per particolare tenuità del fatto è spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il solo valore esiguo del bene non è sufficiente per ottenere lo sconto di pena. La valutazione del giudice deve estendersi alla personalità e alla condotta dell’imputato, in particolare alla sua ‘capacità a delinquere’. Analizziamo questa importante decisione per capire come questi elementi interagiscono.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato condannato per ricettazione dalla Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione su due fronti principali:
1. Il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale prevista per la ricettazione di particolare tenuità, sostenendo che la motivazione della Corte territoriale fosse errata.
2. L’eccessività della pena inflitta, ritenuta sproporzionata.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riconsiderare la valutazione fatta dai giudici di merito, insistendo sulla scarsa rilevanza economica del fatto commesso.
L’Attenuante Ricettazione e la Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno sottolineato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza sollevare critiche specifiche e argomentate contro la sentenza impugnata. Questo tipo di ricorso, definito ‘apparente’, non è consentito in sede di legittimità, dove la Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Corte
La decisione si fonda su principi giuridici consolidati. In primo luogo, per quanto riguarda il diniego dell’attenuante ricettazione, la Corte ha ricordato che il valore del bene è solo uno degli elementi da considerare. Se il valore non è esiguo, l’attenuante è automaticamente esclusa. Tuttavia, se il valore è lieve, il giudice deve procedere a una valutazione più ampia, che include parametri oggettivi (come l’entità del profitto) e soggettivi.
Il fattore decisivo in questo caso è stato proprio l’elemento soggettivo: la ‘capacità a delinquere’ dell’imputato. I giudici di merito avevano negato l’attenuante basandosi su circostanze precise che rivelavano un’elevata pericolosità sociale del soggetto, tra cui:
* La fuga alla vista delle forze dell’ordine.
* La violenta aggressione perpetrata contro gli stessi agenti una volta raggiunto.
Questi comportamenti, secondo la Corte, dimostrano un disvalore della condotta e una propensione al crimine che prevalgono sulla modesta entità economica del reato, giustificando pienamente il mancato riconoscimento del beneficio.
In secondo luogo, riguardo alla presunta eccessività della pena, la Cassazione ha ribadito che la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere, se esercitato nel rispetto dei criteri legali (indicati negli artt. 132 e 133 del codice penale) e supportato da una motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza riafferma un concetto cruciale: la valutazione di un reato non può essere ridotta a un mero calcolo economico. Per l’applicazione dell’attenuante ricettazione, la condotta complessiva dell’agente e la sua personalità sono determinanti. La decisione insegna che comportamenti post-reato, come la fuga o la resistenza violenta, possono essere interpretati come indici di una spiccata capacità a delinquere, tali da precludere l’accesso a benefici di pena, anche a fronte di un danno patrimoniale contenuto. Questo approccio garantisce che la risposta sanzionatoria sia sempre proporzionata non solo al fatto in sé, ma anche alla pericolosità del suo autore.
Per ottenere l’attenuante per ricettazione di lieve entità, è sufficiente che il bene abbia un valore economico esiguo?
No, non è sufficiente. Il valore esiguo del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente. Il giudice deve valutare anche altri parametri, sia oggettivi che soggettivi, per decidere se concedere l’attenuante.
Quali altri fattori considera il giudice per concedere l’attenuante della particolare tenuità del fatto nella ricettazione?
Il giudice valuta ulteriori elementi desumibili dall’art. 133 del codice penale, tra cui il profilo oggettivo del fatto (come l’entità del profitto) e, soprattutto, il profilo soggettivo, ovvero la capacità a delinquere dell’agente, che può essere desunta da comportamenti come la fuga o la violenza contro le forze dell’ordine.
La Corte di Cassazione può riesaminare la valutazione del giudice sulla gravità della pena?
No, la graduazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare questa valutazione, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o assente. Può solo verificare che il giudice abbia esercitato il suo potere in aderenza ai principi di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38467 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38467 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell’attenuante di cui all’art. 648, comma 4, cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
in particolare, i giudici di merito a pagina 2 della sentenza impugnata hanno correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fat (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente» (Sez. 2, n. 29346 del 16/02/2022, Mazza, Rv. 283340-01). Nel caso di specie, i giudici della Corte di Appello hanno negato la speciale attenuante sulla scorta di precise circostanze di disvalore afferenti soprattutto alla capacità a delinquere dell’imputato, tra cui la fuga alla vista degli operanti e la violenta aggressione operata nei confronti degli stessi una volta braccato (si veda, pag. 2 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025
Il Consigliere s ensore
Il Presidente