Attenuante Rapina: la Cassazione Conferma la Discrezionalità del Legislatore
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha affrontato un’interessante questione giuridica: è possibile applicare una riduzione di pena per chi, dopo aver commesso una rapina, collabora per far individuare i propri complici? La risposta della Suprema Corte chiarisce i confini tra il ruolo del giudice e quello del legislatore, negando la possibilità di un’estensione analogica della specifica attenuante rapina non prevista dalla legge. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne le ragioni e le implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di rapina. L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione sollevando un’unica, ma fondamentale, questione: la presunta incostituzionalità della norma penale nella parte in cui non prevede uno sconto di pena per chi, pur avendo partecipato a una rapina, consenta l’individuazione dei correi prima del giudizio. Il ricorrente lamentava una disparità di trattamento rispetto a quanto la legge stabilisce per altri reati contro il patrimonio, come il furto.
La Questione Giuridica e la Presunta Disparità di Trattamento
Il cuore dell’argomentazione difensiva si basava sul confronto con l’articolo 625-bis del codice penale. Questa norma introduce una specifica circostanza attenuante per chi, avendo commesso un furto (semplice, aggravato, in abitazione o con strappo), collabori efficacemente per l’individuazione dei complici o il recupero della refurtiva. Il ricorrente sosteneva che la mancata previsione di una simile agevolazione anche per il più grave reato di rapina costituisse una violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza, creando un’ingiustificata disparità di trattamento.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sulla Attenuante Rapina
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza la tesi del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, la scelta di quali condotte “premiare” con una riduzione di pena rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore.
Il Parlamento, nel definire le politiche criminali, ha il potere di stabilire per quali reati e a quali condizioni concedere benefici penali. La decisione di prevedere un’attenuante specifica per la collaborazione nei casi di furto e non estenderla alla rapina non è, secondo la Corte, una scelta irragionevole. La rapina è un reato plurioffensivo, che lede non solo il patrimonio ma anche la libertà personale della vittima, spesso attraverso violenza o minaccia. Questa maggiore gravità può legittimamente giustificare un trattamento sanzionatorio diverso e più severo, anche per quanto riguarda le circostanze attenuanti.
La Corte ha sottolineato che il potere giudiziario non può sostituirsi a quello legislativo. Sindacare una scelta di questo tipo significherebbe invadere un campo che non compete al giudice, a meno che la decisione del legislatore non sia palesemente arbitraria o irragionevole, cosa che in questo caso è stata esclusa. L’argomentazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta ampia, logicamente coerente e basata su corretti principi giuridici.
Le Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione ribadisce un principio fondamentale della separazione dei poteri: spetta al legislatore, e non al giudice, decidere le fattispecie per cui prevedere specifiche circostanze attenuanti. Di conseguenza, chi commette una rapina e successivamente collabora con la giustizia per individuare i propri correi non può beneficiare dell’attenuante prevista dall’art. 625-bis c.p. per il furto. La decisione di non estendere questo beneficio è una scelta politica legittima e non sindacabile dal punto di vista della costituzionalità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ottenere una riduzione di pena per rapina se si aiuta a identificare i complici?
No, secondo questa ordinanza, la legge non prevede una specifica circostanza attenuante per questa forma di collaborazione nel reato di rapina, a differenza di quanto è stabilito per il furto dall’art. 625-bis del codice penale.
Perché la Corte di Cassazione ha considerato la mancata previsione dell’attenuante non incostituzionale?
La Corte ha stabilito che la scelta di quali reati beneficiare di specifiche attenuanti rientra nella discrezionalità del legislatore. Non estendere l’attenuante alla rapina, reato più grave del furto, non è una scelta irragionevole o arbitraria e quindi non viola il principio di uguaglianza.
Qual è la conseguenza pratica di questa decisione?
La conseguenza è che un imputato per rapina non può chiedere al giudice di applicare per analogia l’attenuante prevista per il furto in caso di collaborazione. La sua condotta collaborativa potrà essere valutata dal giudice nell’ambito delle attenuanti generiche, ma non dà diritto allo specifico sconto di pena previsto dall’art. 625-bis c.p.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19063 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19063 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla questione di legittimità costituzionale eccepita, o ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato in quanto, dall lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 6 – 9
che, invero, come legittimamente osservato dalla Corte di merito, la scelta di non prevedere, per il concorso nel reato di rapina, un’attenuazione della pe nell’ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l’individua dei correi, costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, sconfinando nell’irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparit trattamento rispetto all’attenuante speciale di cui all’art. 625-bis cod. pen. re ai reati di furto, semplice o aggravato, furto in abitazione e furto con strappo rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 19 marzo 2024.