Attenuante Rapina Aggravata: Perché la Cassazione Nega lo Sconto di Pena
L’applicazione dell’attenuante per rapina aggravata è un tema di grande interesse nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito i criteri per cui tale attenuante può essere negata, focalizzandosi sulla gravità delle modalità esecutive del reato. Analizziamo insieme questa importante decisione per comprendere meglio la logica dei giudici.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di rapina aggravata, emessa in primo grado e confermata dalla Corte di Appello di una grande città del sud Italia. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava il mancato riconoscimento dell’attenuante comune prevista dall’articolo 62, numero 4, del Codice Penale, relativa al danno patrimoniale di speciale tenuità.
Il Diniego dell’Attenuante per Rapina Aggravata
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel non concedergli lo sconto di pena, nonostante il valore economico del bottino fosse, a suo dire, modesto. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano respinto questa richiesta basandosi su argomentazioni precise, che la Corte di Cassazione ha ritenuto corrette e ben fondate.
La difesa dell’imputato, secondo la Suprema Corte, si è limitata a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza introdurre nuovi elementi di critica validi. Questo approccio rende il ricorso una mera reiterazione, destinata all’inammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. La motivazione di tale rigetto si fonda su una valutazione complessiva della condotta criminale, che va oltre il mero dato economico del danno causato.
I giudici hanno sottolineato la natura ‘plurioffensiva’ del delitto di rapina, che non lede solo il patrimonio della vittima, ma anche la sua libertà personale e la sua incolumità fisica e psicologica. Nel caso specifico, sono state evidenziate le seguenti circostanze, ritenute decisive per escludere l’attenuante:
* La forte carica intimidatoria: La rapina è stata eseguita con modalità particolarmente minacciose.
* Le circostanze di tempo e luogo: Il reato è stato commesso nelle prime ore del giorno e in una zona isolata, circostanze che aumentano la vulnerabilità della vittima e la percezione del pericolo.
* L’uso di un’arma: L’impiego di un coltello ha rappresentato un fattore di aggravamento determinante, indicativo di una spiccata pericolosità sociale dell’autore del reato.
Questi elementi, considerati nel loro insieme, delineano una gravità del fatto tale da rendere secondario l’eventuale esiguo valore del danno patrimoniale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione per la concessione dell’attenuante deve tenere conto di tutti gli aspetti della condotta, non solo di quello economico.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione: nel valutare la concessione dell’attenuante per rapina aggravata, non si può guardare solo al valore del bene sottratto. La violenza e la minaccia usate per commettere il reato, le circostanze ambientali e l’uso di armi sono fattori preponderanti che possono giustificare ampiamente il diniego dello sconto di pena. La decisione della Cassazione rafforza l’idea che la gravità di un reato risiede non solo nel suo risultato materiale, ma soprattutto nelle modalità con cui viene perpetrato e nell’impatto che ha sulla vittima.
È possibile ottenere l’attenuante per danno di lieve entità in un caso di rapina aggravata dall’uso di un’arma?
No, secondo questa ordinanza, l’uso di un’arma come un coltello, unito ad altre circostanze come l’orario e il luogo isolato, costituisce una carica intimidatoria talmente forte da giustificare il diniego dell’attenuante, a prescindere dall’entità del danno economico.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo proposto era una semplice reiterazione di argomenti già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni giuridicamente corrette. Non sono stati presentati nuovi vizi logici o giuridici della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno considerato i giudici per negare l’attenuante?
I giudici hanno considerato la ‘plurioffensività’ del delitto, la forte carica intimidatoria, le modalità esecutive (rapina commessa nelle prime ore del giorno in una zona isolata) e, in particolare, l’utilizzo di un coltello. Questi elementi, nel loro complesso, hanno indicato una gravità del fatto che ha superato la considerazione del solo danno patrimoniale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4434 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4434 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 26/9/2019, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole d delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
-rilevato che l’unico motivo proposto, con cui il difensore censura il manc riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., è reiterativo di rilievi adeguatam scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, a sentenza impugnata richiamato a sostegno della reiezione della richiesta la plurioffensiv del delitto ascritto e la forte carica intimidatoria connessa alle modalità esecutive della attuata nelle prime ore del giorno, in una zona isolata, con l’utilizzo di un coltello (in t tra molte, Sez. 2 , n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868-01; Sez. 2, n. 32234 de 16/10/2020, Rv. 280173-01);
-ritenuto che, alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.NII.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024
La Consigliera estensore
Il Presidente