Attenuante per Ricettazione: Quando il Valore del Bene è Decisivo
L’applicazione dell’attenuante per ricettazione legata alla particolare tenuità del fatto è un tema centrale nel diritto penale, spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 14547/2024) ha fornito un chiarimento cruciale, stabilendo un principio netto: la valutazione del valore economico del bene è il primo e imprescindibile passo. Se tale valore non è esiguo, ogni altra considerazione diventa superflua.
Il Caso in Esame: Il Ricorso alla Corte di Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso di un soggetto condannato per il reato di ricettazione. La difesa lamentava il mancato riconoscimento, da parte della Corte d’Appello, della circostanza attenuante speciale prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale, ovvero quella della “particolare tenuità del fatto”. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte territoriale era viziata e non aveva adeguatamente considerato tutti gli elementi del caso.
Criteri per l’Attenuante per Ricettazione: il Valore come Filtro
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha colto l’occasione per ribadire un principio giurisprudenziale consolidato. Ai fini della concessione dell’attenuante per ricettazione, il valore del bene assume un ruolo di filtro preliminare.
Il ragionamento della Corte è il seguente:
1. Valutazione Primaria: Il giudice deve prima accertare se il valore economico del bene ricettato sia “esiguo” o di “lieve consistenza”.
2. Esclusione Automatica: Se il valore non è esiguo, come nel caso di specie giudicato dalla Corte di merito, la tenuità del fatto deve essere sempre esclusa. Non è necessario procedere a ulteriori valutazioni.
3. Valutazione Sussidiaria: Solo se si accerta la lieve consistenza economica del bene, il giudice può passare a esaminare gli altri parametri indicati dall’art. 133 del codice penale. Questi includono elementi oggettivi (come l’entità del profitto) e soggettivi (come la capacità a delinquere dell’agente).
In sostanza, il valore del bene non è solo uno dei tanti elementi da considerare, ma il cancello d’ingresso per poter discutere dell’applicazione dell’attenuante.
Le Motivazioni della Corte Suprema
La Corte di Cassazione ha ritenuto la decisione della Corte d’Appello immune da vizi logici e giuridici. La Corte territoriale aveva correttamente negato l’applicazione dell’attenuante proprio perché aveva stabilito che il valore del bene non era affatto esiguo. Di conseguenza, la sua decisione di non procedere a ulteriori analisi era pienamente conforme al diritto.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea come un ricorso basato su una pretesa errata in punto di diritto, e in contrasto con un orientamento consolidato, sia destinato all’insuccesso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica per la difesa in casi di ricettazione. Chiunque intenda invocare l’attenuante della particolare tenuità del fatto deve, prima di tutto, concentrare i propri sforzi nel dimostrare il valore irrisorio del bene oggetto del reato. Senza questa prova fondamentale, ogni altra argomentazione sulla modestia del profitto o sulla scarsa pericolosità sociale dell’imputato risulterà vana. La gerarchia dei criteri di valutazione è chiara e il valore economico del bene ne costituisce la pietra angolare.
Per ottenere l’attenuante della particolare tenuità nel reato di ricettazione, qual è il primo elemento da valutare?
Il primo e fondamentale elemento da valutare è il valore economico del bene ricettato. Secondo la Corte, questo parametro agisce come un filtro preliminare per l’applicazione della circostanza attenuante.
Se il valore del bene ricettato non è esiguo, è possibile ottenere comunque l’attenuante speciale?
No. L’ordinanza stabilisce chiaramente che se il valore del bene non è ritenuto esiguo, l’attenuante della particolare tenuità del fatto deve essere sempre esclusa, senza che sia necessario considerare altri parametri.
Cosa succede se viene accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato?
Solo nel caso in cui sia accertata la lieve consistenza economica del bene, il giudice può procedere a una valutazione più ampia, considerando gli ulteriori parametri desumibili dall’art. 133 del codice penale, come l’entità del profitto e la capacità a delinquere dell’agente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14547 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Riesi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della Corte d’appello di Genova
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione con cui la Corte territoriale ne ha negato l’applicazione è esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 2);
che, in tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolar tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo – come ritenuto nella specie dalla Corte di merito – la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profi a quello soggettivo della capacità a delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2024.