Attenuante Speciale Particolare Tenuità: Quando il Ricorso è Inammissibile
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 22341/2024 offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso per cassazione in materia di concessione dell’attenuante speciale particolare tenuità, prevista per alcuni reati contro il patrimonio come la ricettazione. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, ha ribadito che la valutazione del giudice di merito, se adeguatamente motivata, non può essere messa in discussione in sede di legittimità.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello di Milano. La difesa contestava la mancata applicazione dell’attenuante prevista dall’art. 648, secondo comma, del codice penale. Secondo la tesi difensiva, il danno cagionato era di lieve entità e, pertanto, la pena avrebbe dovuto essere ridotta. La Corte territoriale, tuttavia, aveva respinto questa richiesta, aprendo la strada al successivo ricorso in Cassazione.
La Decisione della Cassazione sull’Attenuante Speciale Particolare Tenuità
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, concentrandosi sull’unico motivo proposto: la presunta violazione di legge relativa al diniego dell’attenuante. I giudici di legittimità hanno concluso per l’inammissibilità del ricorso.
La Corte ha specificato che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata. In questo caso, la sentenza della Corte di Appello era stata ritenuta sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’, basata su un ‘adeguato esame delle deduzioni difensive’. Di conseguenza, non sussistevano i presupposti per annullare la decisione.
Le Motivazioni: Oltre la Lievità del Danno
Il punto centrale della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato i giudici di merito a negare il beneficio. La Corte di Appello non si era limitata a considerare l’aspetto puramente economico del danno, come sostenuto dalla difesa. La sua valutazione era stata più ampia e complessa, fondandosi su due elementi cruciali:
1. L’oggettiva entità del profitto: I giudici hanno considerato il valore effettivo dei beni ricettati, ritenendolo non trascurabile e quindi non meritevole della speciale attenuante.
2. La valutazione negativa della capacità a delinquere: Questo elemento, spesso decisivo, si basa sulla personalità dell’imputato, sui suoi precedenti e sulla sua propensione a commettere reati. Una valutazione negativa in questo senso ha pesato in modo significativo sulla decisione di non concedere il trattamento sanzionatorio più mite.
La Cassazione ha confermato che l’applicazione corretta dei principi giuridici relativi all’attenuante speciale particolare tenuità richiede un’analisi complessiva che vada oltre il mero valore del bene.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per ottenere un annullamento, è necessario dimostrare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata. La valutazione sulla ‘particolare tenuità’ del fatto è una prerogativa del giudice di merito e, se supportata da argomentazioni logiche e complete come nel caso di specie, diventa insindacabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea che, per la concessione di tale attenuante, fattori come il profitto oggettivo e la personalità dell’imputato sono determinanti quanto l’entità del danno.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava un punto della decisione della Corte di Appello che era sorretto da una motivazione sufficiente e non illogica. La Cassazione non può riesaminare nel merito le valutazioni dei giudici precedenti se queste sono ben argomentate.
Quali fattori sono stati decisivi per negare l’attenuante della particolare tenuità?
I due fattori decisivi sono stati l’oggettiva entità del profitto derivante dal reato e la valutazione negativa della capacità a delinquere dell’imputato, basata sulla sua personalità e sui suoi precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22341 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22341 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legg relazione all’art. 648, secondo comma, cod. pen., è inammissibile poiché affer a punto della decisione sorretto da sufficiente e non illogica motivazion adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha fatto corretta appli dei principi giuridici relativi all’attenuante speciale di particolare te disattendendo la tesi difensiva in merito all’asserita lievità del dann l’oggettiva entità del profitto e la valutazione negativa riferita all delinquere dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile c condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, il 16/04/2024
Il Consigliere Estensore