Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15658 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15658 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nata in Cina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Prato in data 7 gennaio 2019 che aveva condannato la ricorrente per il reato di istigazione alla corruzione ascrittole di cui all’art. 322, comma 2, cod. pen. alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche (p.b. pari al minimo di anni 4, ridotta di 1/3)
c)7
Alla ricorrente si contesta di avere offerto la somma di 2.500 euro ad un Appuntato dei Carabinieri per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio, a seguito di un controllo con alcoltest eseguito nei confronti del coniuge colto alla guida di un’autovettura con evidenti sintomi di ebbrezza, documentati dall’esito positivo dell’alcoltest con valori di 1,31 g/I e 1,21 g/I (fatto commesso in data 9 luglio 2015).
Il Tribunale aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione del motivo familiare che aveva determinato la condotta della predetta, ovvero l’aver agito per evitare un grave pregiudizio alla famiglia (temendo che potesse essere sospesa o revocata la patente di guida al marito che svolgeva il lavoro di autista), oltre che per l’assenza di precedenti penali.
COGNOME Tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso, articolando un unico motivo di seguito indicato.
2.1. COGNOME Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall’art. 323-bis cod. pen. negata in considerazione della ravvisata impossibilità di valutare lo stesso elemento di fatto posto a base del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza si censura la valutazione della Corte fiorentina che ha violato il consolidato orientamento secondo cui una stessa situazione di fatto può essere valutata sotto due diversi profili non costituendo violazione del principio del ne bis in idem, laddove ha escluso la possibilità di valutare il dato favorevole del movente della condotta perché già apprezzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Si deve dare atto che il procedimento è stato trattato nelle forme del contraddittorio cartolare di cui all’art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020, convertito nella legge con modificazioni del 18/12/2020 n. 176, come prorogato dall’art. 16 d.l. n. 228 del 30/12/2021.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perchè travisa il senso della motivazione della sentenza impugnata.
Invero, la Corte di appello ha giustificato la mancata applicazione dell’attenuante della particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 323-bis cod. pen., innanzitutto, in ragione dell’importo non irrisorio (2.500 euro in contanti) della somma offerta ad un appuntato dei carabinieri per indurlo a compiere un atto
contrario ai suoi doveri (non sospendere la patente di guida), rapportato allo stipendio mensile del militare.
Quindi, la Corte di merito ha evidenziato che l’unico elemento favorevole valorizzato per riconoscere le circostanze attenuanti generiche (ovvero il movente familiare meritevole) non poteva giustificare un ulteriore beneficio oltre le già concesse attenuanti non solo e non tanto perché era stato già apprezzato per riconoscere le predette attenuanti ma perché non vi erano ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare l’attenuante speciale prevista dall’art. 323-bis cod. pen., essendo stato apprezzato come grave il pericolo cui era stato esposto il bene giuridico protetto, per l’elevato rischio che il carabiniere fosse tentato di accettare l’allettante offerta corruttiva.
Peraltro, il precedente penale richiamato nel ricorso (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425), si riferisce ad un principio opposto affermato con riguardo a profili di fatto sfavorevoli all’imputato che possono essere considerati anche per istituti diversi senza violazione del ne bis idem sostanziale (in una fattispecie in tema di gravità dei precedenti al fine di escludere tanto le attenuanti generiche quanto per riconoscere la recidiva).
Vero è che nulla preclude in linea teorica che uno stesso elemento di fatto possa essere preso in considerazione ai fini dell’applicazione di istituti giuridici diversi, ma sempre che ricorrano gli estremi di entrambi gli istituti richiamati (come affermato nella sentenza della Sez. 2, n. 18892 del 05/03/2004, Bufano, Rv. 22922, in una fattispecie in tema di concorso del fatto tenue del 648 cpv. cod.pen. con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).
Correttamente la Corte di appello ha, perciò, rilevato che il movente già apprezzato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non potesse giustificare anche il beneficio previsto dall’art. 323-bis cod. pen., perché oltre ad essere stato già valutato a suo favore per attenuare la pena non era di per sé apprezzabile per ritenere il fatto come di particolare tenuità, in assenza di ulteriori indici che valutati complessivamente potessero giustificare la qualificazione in tali termini.
Pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
e estensore
esidente
Così deciso in Roma il giorno 13 marzo 2024