Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: HOXHA ARSID CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di porto di coltello, meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità per il reato di ricettazione (scooter del valore di euro 1.200), manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri d apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod, pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 NUMERO_DOCUMENTO);
che, nella specie, il valore dello scooter era da solo sufficiente a escludere la configurabilità dell’attenuante in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente