Attenuante Particolare Tenuità: Quando il Valore del Bene è Decisivo
L’applicazione dell’attenuante particolare tenuità nel reato di ricettazione è un tema complesso, che bilancia il valore economico del bene con altri parametri soggettivi e oggettivi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 10318/2024) fornisce un chiarimento fondamentale su questo punto, stabilendo che un valore non esiguo del bene ricettato è di per sé sufficiente a escludere l’applicazione di tale beneficio. Questo articolo analizza la decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato in appello per i reati di porto di coltello e di ricettazione di uno scooter. L’imputato si rivolgeva alla Suprema Corte contestando, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto per il reato di ricettazione. A sostegno della sua tesi, evidenziava il valore dello scooter, quantificato in 1.200 euro, ritenuto tale da giustificare una mitigazione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando le argomentazioni della difesa. Per quanto riguarda il porto d’armi, i giudici hanno ritenuto il motivo di ricorso una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte nei gradi di merito. Il fulcro della decisione, tuttavia, risiede nell’analisi del secondo motivo, relativo all’attenuante particolare tenuità.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Valore del Bene e l’Attenuante Particolare Tenuità
La Corte ha qualificato come manifestamente infondata la richiesta di applicazione dell’attenuante. I giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: nella valutazione della particolare tenuità per il reato di ricettazione, il valore economico del bene ha un ruolo primario e pregiudiziale.
Il ragionamento della Corte segue un percorso logico a due fasi:
1. Valutazione del valore del bene: Il primo passo consiste nel determinare se il valore del bene ricettato sia “esiguo” o meno. Questo parametro agisce come un filtro iniziale.
2. Esclusione o ulteriore valutazione: Se il valore del bene non è esiguo, come nel caso di uno scooter da 1.200 euro, l’attenuante deve essere automaticamente esclusa. Non è necessario procedere a ulteriori valutazioni. Se, al contrario, il valore è accertato come lieve, allora e solo allora il giudice può e deve considerare gli altri parametri indicati dall’art. 133 del codice penale, come l’entità del profitto conseguito e la capacità a delinquere del reo.
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che il valore dello scooter era “da solo sufficiente a escludere la configurabilità dell’attenuante in esame”. Il valore economico del bene non è quindi un elemento che concorre in via sussidiaria, ma un vero e proprio sbarramento all’applicabilità del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento rafforza un orientamento rigoroso, offrendo un’indicazione chiara per operatori del diritto e cittadini. Per sperare nel riconoscimento dell’attenuante particolare tenuità nel reato di ricettazione, è indispensabile che il fatto riguardi beni di valore economico intrinsecamente modesto. Un valore significativo, anche se non stratosferico, è sufficiente a precludere l’accesso a questa circostanza attenuante, rendendo irrilevante ogni altra considerazione sulla condotta del reo o sul profitto effettivamente ricavato. Questa pronuncia sottolinea come la consistenza economica del bene sottratto resti il criterio guida fondamentale nella valutazione della gravità del fatto.
Per il reato di ricettazione, un basso valore del bene garantisce l’applicazione dell’attenuante della particolare tenuità?
No. Un valore esiguo del bene è una condizione necessaria ma non sufficiente. Se il valore è basso, il giudice dovrà poi valutare altri parametri, come il profitto e la capacità a delinquere dell’agente, prima di concedere l’attenuante.
È possibile ottenere l’attenuante della particolare tenuità se il bene ricettato ha un valore economico rilevante?
No. Secondo la sentenza, se il valore del bene non è esiguo (nel caso di specie, uno scooter da 1.200 euro), l’attenuante della particolare tenuità deve essere sempre esclusa, senza che sia necessario considerare altri elementi.
Qual è stato l’esito finale del ricorso analizzato?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il valore dello scooter fosse di per sé sufficiente a escludere l’attenuante richiesta. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10318 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10318 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: HOXHA ARSID CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di porto di coltello, meramente riproduttivo delle stesse doglianze in fatto già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità per il reato di ricettazione (scooter del valore di euro 1.200), manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri d apprezzamento della circostanza desumibili all’art. 133 cod, pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l’entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità delinquere dell’agente (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 NUMERO_DOCUMENTO);
che, nella specie, il valore dello scooter era da solo sufficiente a escludere la configurabilità dell’attenuante in esame;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente