Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22465 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22465 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Castelfranco Emilia il 27/08/1975 avverso l’ordinanza del 10/12/2024 del Tribunale di Bologna esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del consigliere, NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza formulata da NOME COGNOME di applicazione in executivis dell’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in relazione al fatto di rapina giudicato con la sentenza del Tribunale di Bologna in data 22 aprile 2021, irrevocabile il 7 novembre 2023
A ragione della decisione, il Tribunale – in senso contrario alla richiesta del condannato – ha rilevato che la condotta non poteva considerarsi di portata minimale, sia perchØ tutt’altro che occasionale (essendo il condannato gravato da numerosissimi precedenti penali), sia a causa della violenza fisica realizzata ai danni della vittima, la cui autovettura era stata dapprima tamponata da quella condotta dal condannato, peraltro in stato di ebbrezza alcolica, quindi da questi schiaffeggiata.
Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione COGNOME per mezzo del suo difensore avv. COGNOME e deduce un unico motivo con il quale denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di ritenuta insussistenza dell’attenuante de qua.
Il Tribunale avrebbe reso una motivazione carente, avendo trascurato di considerare che attraverso il riconoscimento da parte del Giudice di merito delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. – aveva già implicitamente rilevato la scarsa offensività ed estemporaneità del fatto ex sŁ considerato, in aggiunta all’esiguità del valore del bene sottratto, all’assenza di profili organizzativi dell’azione e alle caratteristiche della vittima (soggetto non vulnerabile).
L’attenuante controversa sarebbe, quindi, stata negata sulla scorta d’indici inconferenti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 4 marzo, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 6 marzo, il difensore del ricorrente ha ribadito, maggiormente articolandoli, i motivi di censura indicati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che deduce doglianze infondate, dev’essere rigettato per le ragioni che s’indicano di seguito.
1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 86 del 13 maggio 2024 (dep. 16 aprile 2024), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità e, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 628, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata Ł diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
In motivazione, la Corte ha affermato che «l’esigenza dell’attenuante in questione – in misura non eccedente un terzo, come vuole la regola generale dell’art. 65, primo comma, numero 3), cod. pen. – trova fondamento costituzionale anche nei principi di individualizzazione della pena e di finalità rieducativa della stessa», dato che «un trattamento manifestamente sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto, e comunque incapace di adeguarsi al suo concreto disvalore, pregiudica il principio di individualizzazione della pena (sentenza n. 244 del 2022); «’l’individualizzazione’ della pena, in modo da tenere conto dell’effettiva entità e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali» così da rendere «quanto piø possibile ‘personale’ la responsabilità penale, nella prospettiva segnata dall’art. 27, primo comma» (sentenza n. 7 del 2022)».
A fronte della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità risulta introdotta nel sistema, anche in relazione alle fattispecie di rapina, l’attenuante della lieve entità del fatto, i cui trattiqualificanti vanno individuati nell’estemporaneità della condotta, nella modestia dell’offesa personale, nell’esiguità del profitto e nell’assenza di profili organizzativi.
Questa Corte ha, invero, già avuto modo di chiarire che all’attenuante deve riconoscersi natura oggettiva e che la valutazione della levità «postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicchØ non Ł configurabile nel caso in cui la lieve entità difetti in rapporto all’evento in sØ considerato o in rapporto alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta; ovvero, ancora, in relazione all’entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01. Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell’indicata attenuante riguardo a due rapine di apparecchi cellulari, perpetrate recando provocando lesioni alla persona offesa e in un contesto di atti persecutori).
Si Ł inoltre condivisibilmente osservato (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic COGNOME, Rv. 287359 – 01) che l’attenuante della lieve entità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno altro strumento, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicchØ, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante.
Si Ł poi rilevato che i parametri per lo scrutinio delle cennate aggravanti sono solo parzialmente sovrapponibili, poichØ, mentre per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale Ł necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», per concedere l’attenuante di cui di cui
all’art. 62, primo comma n. 4, cod. pen. occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».
In Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, NOME COGNOME, Rv. 287095 – 02, si Ł in proposito statuito che, ai fini della sua configurabilità di tale ultima attenuante, in relazione al delitto di rapina, «non Ł sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale Ł stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicchØ può farsi luogo all’applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati».
La parziale omogeneità dei parametri, tenuto conto della ratio della sentenza additiva, non osta alla necessità di una loro rivalutazione, ai fini dell’ulteriore abbattimento della sanzione da infliggere in concreto (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, COGNOME, Rv. 287359 – 01, citata).
Muovendo da tali premesse ermeneutiche, il Collegio osserva come tali principi siano stati correttamente applicati dal Giudice dell’esecuzione.
Con motivazione esente da fratture razionali, infatti, il Tribunale ha evidenziato come la condotta attuata dall’imputato non fosse caratterizzata dalla richiesta levità necessaria ai sensi dell’applicazione dell’attenuante di matrice costituzionale, perchØ nient’affatto occasionale e caratterizzata dall’esercizio di una violenza fisica non minimale ai danni della vittima, che – dopo essere stata tamponata dal veicolo condotto dall’Ugulini – era stata presa a schiaffi, tanto da patire lesioni ecchimotiche.
Dunque – diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – il Giudice dell’esecuzione ha ben per valutato se vi fossero, nel caso oggetto di scrutinio, ulteriori profili di meritevolezza da valorizzare ai fini del riconoscimento della speciale tenuità di cui alla sentenza n. 86/2024 della Corte costituzionale ed Ł pervenuto a una risposta negativa, sulla scorta degli elementi che si sono indicati in premessa, in alcun modo avversati dalle doglianze generiche e rivalutative del ricorrente.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 28/03/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME