Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39710 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39710 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LA FIURA NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 12/06/2025, con la quale il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di NOME COGNOME, volta ad ottenere l’applicazione dell’attenuante della lieve entità a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 628 cod. pen. da parte della corte Costituzionale con sentenza n. 86/2024;
Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, perché il giudice dell’esecuzione non aveva valutato i plurimi indicatori della scarsa offensività dell’illecito;
che tuttavia, secondo il pacifico insegnamento dei giudici di legittimità, «l’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso» (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 – 01); sicchè il giudice dell’esecuzione nel suo accertamento di merito, reso necessario dall’intervento del giudice delle leggi (cfr. Sez. 1, n. 45891 del 11/09/2024, D., Rv. 287398 – 01; Sez. 1, n. 14861 del 16/02/2024, n.m.), deve verificare anche se vi sia uno degli elementi della concreta manifestazione dell’illecito che impedisca di considerare lieve il fatto per giungere ad un giudizio congruo di insussistenza dei presupposti per l’applicazione della diminuente;
condotta che pur persona”»; sempre incide sulla libertà di autodeterminazione della che, come affermato dalla sentenza n. 120 del 2023 emessa dalla stessa Corte Costituzionale con riguardo alla fattispecie di estorsione di cui all’art. 629 cod. pen., dichiarato illegittimo per le medesime ragioni nella parte in cui non prevedeva analoga diminuente, «gli indici dell’attenuante di lieve entità del fatto – estemporaneità della condotta, scarsità dell’offesa personale alla vittima, esiguità del valore sottratto, assenza di profili organizzativi – garantiscono che la riduzione della pena “sia riservata alle ipotesi di lesività davvero minima, per una che con congrua motivazione in fatto il provvedimento impugNOME ha individuato diversi elementi che impediscono di considerare la condotta lieve: l’introduzione del condanNOME in un ospedale in una fascia oraria inibita al pubblico, l’aver sottratto l’oggetto ad un paziente in condizione di minorità, l’avere aggredito il personale sanitario frattanto intervenuto, l’avere minacciato di gravi ritorsioni il personale medesimo adoperandosi per usare contro di loro violenza;
che non si ravvisa nell’ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati,
mentre il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un’alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell’esecuzione;
che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manifesta illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugNOME o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 novembre 2025
Il ConSirnre estensore
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Il Pre dente